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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28165/2024 del 31/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (impresa in crisi)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo di una società creditrice, ammessa dal giudice delegato solo in parte e per il resto in chirografo, che chiedeva il riconoscimento della prededuzione per ulteriori crediti derivanti da prestazioni eseguite in favore di una società siderurgica in amministrazione straordinaria. Il Tribunale di Milano aveva riconosciuto la prededuzione solo per una quota ulteriore, ritenendo che la prededuzione ex art. 3, comma 1-ter, del d.l. 347/2003 richiedesse, tra l'altro, che le prestazioni fossero necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità degli impianti produttivi essenziali, oppure riferite agli interventi del piano D.P.C.M. 14 marzo 2014; aveva inoltre escluso un credito documentato da una fattura perché l'opera non risultava collaudata né messa in servizio. Con il ricorso per cassazione la società creditrice deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 1-ter, d.l. 347/2003 e vizi motivazionali, sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente confuso le due fattispecie di prededuzione previste dalla norma, restringendo indebitamente la seconda alla sola area degli impianti produttivi essenziali e svuotando di autonoma rilevanza le prestazioni relative al risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione del piano ambientale-sanitario del D.P.C.M. 14 marzo 2014, per le quali il legislatore non avrebbe posto tale limite oggettivo. La ricorrente contestava anche la contraddizione motivazionale tra il riconoscimento dell'alternatività dei due requisiti e la successiva esclusione della prededuzione per tutti i crediti non riferibili all'area a caldo. La Corte di cassazione ha tuttavia ritenuto il motivo inammissibile, osservando che la censura riguardava in realtà solo il secondo requisito oggettivo e che il credito era stato escluso dal Tribunale per mancata prova dei presupposti di fatto; mancava però nel ricorso una specifica allegazione su come tale ratio decidendi fosse stata previamente censurata nei gradi di merito, con conseguente difetto di autosufficienza e genericità del ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza, pur formalmente diretta contro l'interpretazione dell'art. 3, comma 1-ter, d.l. 347/2003, non colpisse in modo specifico la reale ragione decisoria del decreto impugnato, che aveva escluso la prededuzione per difetto di prova dei requisiti di fatto relativi alle prestazioni invocate. Non risultando dal ricorso né dal decreto una puntuale critica alla ratio decidendi già in sede di opposizione ex artt. 98 e 99 l. fall., il ricorso è stato respinto in rito per difetto di autosufficienza e genericità. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1-ter, d.l. 347/2003

    art. 3 comma 1 ter d.l. 347/2003

    La prededuzione richiede la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi previsti dalla norma; la censura deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi che abbia escluso la prededuzione per difetto di prova dei requisiti fattuali.

  • art. 1 d.l. 207/2012

    Serve a individuare lo stabilimento industriale di interesse strategico nazionale cui si riferisce la disciplina speciale richiamata.

  • raccomandazione 203/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003

    Richiamata come parametro per la qualifica soggettiva di PMI della creditrice.

  • art. 116 c.p.c.

    La relazione tecnica depositata dalla parte può essere valutata dal giudice come elemento indiziario di giudizio.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per il principio di non contestazione dei fatti descritti nella relazione tecnica.

  • artt. 98 e 99 l. fall.

    ex artt. 98 e 99 l. fall.

    La Cassazione evidenzia la necessità che la ratio decidendi del provvedimento impugnato sia stata specificamente censurata anche nel giudizio di opposizione allo stato passivo.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    comma 1 bis dello stesso art.13

    Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    Prevede il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Cass. Sez. Un. n. 23535 del 2019

    Richiamata per il principio relativo al contributo unificato aggiuntivo in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi del provvedimento impugnato e si limita a criticare in astratto l'interpretazione della norma applicata.
  • Quando il giudice di merito esclude la prededuzione per difetto di prova dei presupposti fattuali, il ricorrente deve censurare specificamente anche tale valutazione probatoria; in mancanza, la doglianza resta generica.
  • La denuncia di violazione di legge non è sufficiente se, in concreto, la censura riguarda soprattutto l'accertamento del fatto o la mancata dimostrazione dei requisiti richiesti dalla norma.
  • La relazione tecnica prodotta dalla parte può essere valorizzata dal giudice come elemento indiziario, ma la parte che chiede di fondarsi su di essa deve comunque offrire prova adeguata dei presupposti di fatto rilevanti.
  • In materia di ammissione al passivo e prededuzione nelle procedure concorsuali, il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente quanto all'iter processuale e alle contestazioni già svolte nei gradi precedenti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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