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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23680/2022 del 17/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente proponeva due motivi: 1) vizio di utilizzabilità delle intercettazioni (RIT 1175/20 e RIT 408/19) per mancata trasmissione dei verbali di esecuzione e per presunta riattivazione/nuova installazione di una microspia senza decreto autorizzativo e per assenza del decreto di proroga relativo al periodo 29/7-18/8/2019; 2) vizio di motivazione e violazione di legge nella valutazione del compendio indiziario circa l'esistenza di un'associazione camorristica e il ruolo apicale del SILENZIO, con contestazione dell'attendibilità del collaboratore COSTABILE e della lettura delle intercettazioni (travisiamento probatorio e mancata verifica dei riscontri).

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Sul primo motivo la Corte conferma che la mancata trasmissione al Tribunale di un decreto di proroga non determina automaticamente la perdita di efficacia della misura quando tale decreto non era stato trasmesso al GIP in precedenza e la difesa non ha chiesto tempestivamente l'ostensione; inoltre la richiesta del PM parlava espressamente di "riattivazione" della microspia, facendo ritenere già autorizzata la collocazione, e la difesa non ha assolto all'onere di richiedere l'ostensione degli atti. Sul secondo motivo la Cassazione rileva che le censure attengono a valutazioni di fatto e alla graduazione degli indizi, materie non sindacabili in questa sede salvo manifesta illogicità; il Tribunale aveva motivato in modo congruo e coerente, valorizzando sia le dichiarazioni del collaboratore COSTABILE sia il consistente materiale intercettativo che ne dava riscontro, ritenendo sussistente la gravità indiziaria e il ruolo verticistico dell'indagato. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e si dispone la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    La perdita di efficacia dell'ordinanza cautelare prevista dal comma 10 consegue solo se al tribunale non sono inviati tutti gli atti trasmessi al giudice per le indagini preliminari al momento della richiesta; l'omissione di atti non trasmessi al GIP non determina automaticamente la perdita di efficacia

  • artt. 267 e 268 cod. proc. pen.

    Riguardano i limiti e le condizioni delle intercettazioni; la Corte richiama che l'inutilizzabilità degli esiti intercettativi può derivare dall'adozione di decreti fuori dai casi consentiti o in violazione di tali disposizioni, ma ciò richiede accertamento specifico e la tempestiva richiesta di ostensione da parte della difesa

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Stabilisce che le dichiarazioni di collaboratori o coindagati possono costituire grave indizio di colpevolezza se sono precise, coerenti, circostanziate e se trovano riscontro in elementi esterni; nella fase cautelare è sufficiente l'elevata probabilità di colpevolezza, non la certezza

  • art. 94 disp. att. c.p.p.

    Norma procedurale sulla comunicazione all'istituto penitenziario dell'esito del provvedimento; la Corte ordina la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto

Massime di principio

  • Un'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni per mancata documentazione richiede che la difesa chieda tempestivamente l'ostensione degli atti: senza tale richiesta l'eccezione rischia di restare priva di efficacia
  • La mancata trasmissione al riesame di atti non precedentemente inviati al GIP non comporta automaticamente la nullità dell'intercettazione; occorre dimostrare che il decreto sia stato adottato fuori dai casi consentiti o in violazione di legge
  • Se il pubblico ministero nella richiesta parla espressamente di "riattivazione" di una microspia, il giudice può ritenere implicita l'autorizzazione alla collocazione riattivata, rendendo irrilevante il dubbio se la microspia sia stata prima installata o semplicemente riattivata
  • La Corte di Cassazione non rivede le valutazioni di fatto o il peso degli indizi compiute dal giudice della cautela, salvo che emerga una manifesta illogicità o violazione di norme di legge; le critiche che implicano una diversa valutazione probatoria sono inammissibili in cassazione
  • Le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia possono sostenere l'applicazione di misure cautelari se sono coerentemente descritte e trovano riscontri esterni, anche nelle intercettazioni; pertanto la difesa deve mirare a dimostrare l'assenza di riscontri esterni o contraddizioni manifeste
  • Per contestare l'utilizzabilità di intercettazioni o atti tecnici (es. verbali di installazione) è essenziale agire tempestivamente in istruttoria, chiedendo specificamente l'acquisizione o l'ostensione degli atti, pena l'impossibilità di ottenere l'annullamento automatico dei risultati investigativi

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