Cassazione Penale, Ordinanza n. 23072/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre escluso la liquidazione delle spese del grado in favore della parte civile, in ragione del contributo in concreto offerto.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Il ricorso era proposto dall'imputato contro la sentenza della Corte d'appello che, secondo quanto emerge dall'ordinanza, aveva statuito anche ai fini civili in relazione al reato di calunnia. I motivi investivano il giudizio di responsabilità ai fini civili, la valutazione delle prove e la sussistenza degli elementi costitutivi del fatto illecito ai fini della domanda risarcitoria. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure fossero in parte meramente riproduttive di doglianze già esaminate nei gradi di merito e, in sostanza, dirette a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti; per altra parte, le ha giudicate generiche perché non si confrontavano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
La parte civile richiamava il reato di calunnia come titolo della domanda ai fini civili; la decisione non affronta il merito della tipicità, ma si limita a rilevare l'inammissibilità delle doglianze sul giudizio di responsabilità e sulla prova.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga in modo sostanzialmente identico censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Non è consentito in sede di legittimità sollecitare una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti, quando le doglianze si traducano in una mera richiesta di rivalutazione del merito.
- Il motivo di ricorso è generico quando non si misura con le argomentazioni decisive della decisione impugnata e non indica specifiche ragioni di erroneità della motivazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- Quando il giudizio di legittimità è definito con inammissibilità e il contributo della parte civile è ritenuto insussistente o irrilevante, può essere esclusa la liquidazione delle spese in favore di quest'ultima.
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