Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 16662/2025 del 22/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La banca proponeva opposizione allo stato passivo di un fallimento chiedendo l’ammissione di un credito di euro 242.987,00, indicato come saldo negativo di un rapporto di conto corrente intrattenuto con la società poi fallita. Il tribunale aveva rigettato l’opposizione ritenendo insufficiente la prova documentale, perché la banca non avrebbe prodotto gli estratti conto sin dall’apertura del rapporto e, quindi, non avrebbe dimostrato l’intera evoluzione del conto. Con il ricorso per cassazione la banca denunciava violazione degli artt. 98 e 99 l.fall., sostenendo di aver invece prodotto tutta la documentazione disponibile sul rapporto, inclusi estratti conto e scalari per un lungo periodo, idonei a consentire la ricostruzione del credito.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, assorbendo gli altri, e ha cassato il decreto del tribunale. Ha affermato che, in presenza di documentazione non completa del conto corrente, il giudice di merito non può rigettare la domanda di ammissione al passivo solo perché mancano gli estratti di tutto il rapporto, ma deve accertare il dare-avere utilizzando tutti i mezzi di prova disponibili e idonei, come altra documentazione bancaria, scritture contabili, estratti scalari, condotta processuale e argomenti di prova. Il giudizio è stato quindi rinviato al Tribunale di Milano in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Ribadisce il principio di riparto dell’onere della prova: ciascuna parte deve provare i fatti posti a fondamento della propria domanda o eccezione.

  • art. 98 l.fall.

    Richiamato insieme all’art. 99 l.fall. come base normativa dell’opposizione allo stato passivo.

  • art. 99 l.fall.

    Richiamato insieme all’art. 98 l.fall. come base normativa dell’opposizione allo stato passivo.

  • art. 116 c.p.c.

    Consente al giudice di valorizzare la condotta processuale delle parti e ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova.

  • art. 2709 c.c.

    Le risultanze delle scritture contabili possono essere utilizzate come elementi probatori per ricostruire il rapporto bancario.

  • art. 2710 c.c.

    Le risultanze delle scritture contabili possono essere utilizzate come elementi probatori per ricostruire il rapporto bancario.

Massime di principio

  • Nelle controversie sul saldo di un conto corrente, gli estratti conto non costituiscono l’unico mezzo di prova per ricostruire il rapporto, potendo il giudice avvalersi anche di altra documentazione idonea a rappresentare le movimentazioni.
  • Quando mancano alcuni estratti conto, il giudice di merito deve comunque accertare il dare e avere con tutti gli elementi probatori disponibili, senza rigettare automaticamente la domanda per incompletezza documentale.
  • Il criterio del saldo zero o dell’azzeramento del saldo è solo uno degli strumenti possibili per il ricalcolo del conto in caso di documentazione incompleta e può essere utilizzato solo se il giudice lo ritenga, motivatamente, il mezzo più idoneo al risultato probatorio.
  • La prova del credito bancario derivante da conto corrente può essere integrata anche da contabili bancarie, scritture contabili, estratti scalari e altri argomenti di prova desumibili dal comportamento processuale delle parti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoConto correnteProve
RamiFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.