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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35747/2026 del 09/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di Bari, quale giudice dell’appello cautelare ex art. 310 c.p.p., che aveva confermato il rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere applicata il 26 aprile 2024 per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso. Ha dedotto tre motivi: con il primo, violazione dell’art. 275, commi 3 e 4, c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che la presunzione cautelare relativa al reato contestato non esonerasse il giudice dal verificare il divieto di custodia in carcere a tutela della prole e dall’indicare eventuali esigenze cautelari di eccezionale rilevanza; con il secondo, violazione dell’art. 275, comma 4, c.p.p. e degli artt. 2, 3, 29, 30, 31 e 32 Cost., lamentando un’interpretazione troppo restrittiva dell’impossibilità della madre di assistere i figli, in particolare un figlio affetto da grave patologia e bisognoso di assistenza continua, e l’omessa valutazione delle condizioni familiari, del deficit assistenziale e dell’asserita insostituibilità della figura paterna; con il terzo, violazione dell’art. 275, comma 3, c.p.p. e vizio di motivazione sull’attualità delle esigenze cautelari, contestando che fossero stati valorizzati soltanto la natura permanente del reato e i precedenti, senza esaminare il tempo trascorso dai fatti, risalenti al 2018, la detenzione già sofferta, il ruolo nell’associazione e la concreta possibilità di mantenere collegamenti con il sodalizio. Il Tribunale aveva rilevato che le medesime questioni erano già state esaminate in precedenti provvedimenti e che non erano stati allegati elementi nuovi; il ricorrente era stato condannato in primo grado a otto anni di reclusione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che, nell’appello cautelare contro il rigetto di un’istanza di revoca o sostituzione, il Tribunale deve verificare la correttezza giuridica e la motivazione del provvedimento rispetto a eventuali fatti nuovi idonei a incidere sul quadro cautelare, e che le censure riproponevano in larga parte questioni già esaminate senza confrontarsi adeguatamente con la motivazione impugnata. Quanto alle esigenze cautelari, ha ritenuto manifestamente infondata e aspecifica la doglianza: per la partecipazione ad associazione mafiosa la presunzione cautelare è superabile mediante prova del recesso o dell’esaurimento dell’attività associativa; il mero decorso del tempo non prova da solo l’irreversibile allontanamento. Ha inoltre rilevato la condanna di primo grado a otto anni, la natura permanente del reato e i precedenti penali indicati nell’ordinanza. Ha respinto anche le censure sulla tutela familiare: il figlio aveva più di sei anni e il divieto di custodia previsto dall’art. 275, comma 4, c.p.p. non è estensibile al genitore di un figlio disabile che abbia superato tale limite, trattandosi di disciplina eccezionale circoscritta dalla legge. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende; è stato disposto l’adempimento previsto dall’art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p. Decisione del 15 luglio 2026.

Norme richiamate

  • art. 310 c.p.p.

    in sede di appello avverso la ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari; ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato

    L’appello cautelare contro il rigetto della richiesta di revoca non comporta un nuovo esame integrale delle condizioni originarie della misura: il controllo riguarda la correttezza e l’adeguatezza della motivazione sui fatti nuovi allegati, rilevanti per il quadro probatorio o per le esigenze cautelari.

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa di cui all'art. 416-bis cod. pen., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd. "tempo silente", ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati, non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari

    Per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa, la presunzione di esigenze cautelari è superabile dimostrando il recesso o l’esaurimento dell’attività associativa. Il solo decorso del tempo non dimostra l’allontanamento dal sodalizio, ma può concorrere, insieme ad altri elementi concreti e obiettivi, alla verifica dell’assenza di esigenze cautelari.

  • art. 275, comma 4, c.p.p.

    Ne consegue l'inapplicabilità della speciale disciplina derogatoria, che il legislatore ha espressamente circoscritto ai genitori di prole di età inferiore a tale limite. Né può sostenersi un'estensione interpretativa della disposizione al caso del figlio disabile che abbia superato il sesto anno di età, trattandosi di soluzione preclusa dal dato normativo

    Il divieto di applicare la custodia cautelare in carcere previsto a tutela del genitore di prole minore di sei anni non può essere esteso in via interpretativa al genitore di un figlio disabile che abbia superato tale età.

  • art. 416-bis c.p.

    in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa di cui all'art. 416-bis cod. pen., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa

    Ai fini cautelari, la partecipazione a un’associazione mafiosa, reato di natura permanente, comporta la presunzione di esigenze cautelari prevista dall’art. 275, comma 3, c.p.p.; la presunzione può essere superata provando il recesso dell’indagato o l’esaurimento dell’attività associativa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello contro il rigetto di un’istanza di revoca o sostituzione di una misura cautelare personale, il tribunale non deve riesaminare da capo le condizioni originarie della misura, ma verificare la correttezza giuridica e la motivazione del provvedimento alla luce dei fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, allegati e idonei a incidere sul quadro probatorio o sulle esigenze cautelari.
  • Per la custodia cautelare relativa alla partecipazione ad associazione mafiosa, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari può essere superata con la prova del recesso dell’indagato dall’associazione o dell’esaurimento dell’attività associativa. Il mero decorso di un apprezzabile periodo di tempo non dimostra da solo l’irreversibile allontanamento dal sodalizio, pur potendo concorrere, insieme ad altri elementi obiettivi e concreti, alla valutazione dell’assenza di esigenze cautelari.
  • Il divieto di custodia cautelare in carcere previsto dall’art. 275, comma 4, c.p.p. per determinate situazioni genitoriali è norma eccezionale e non è estensibile al genitore di un figlio disabile che abbia superato il limite di età espressamente stabilito. La tutela considerata dalla disposizione riguarda la particolare assistenza genitoriale propria del rapporto con il figlio in tenera età, non qualsiasi esigenza di assistenza sostituibile da altri soggetti.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareEsigenze cautelari
RamiMisure cautelari
SottomaterieCarcere

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