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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25023/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che lo aveva dichiarato responsabile per lesioni (capo A), violenza privata (capo B) e minaccia (capo C), chiedendo la riforma in relazione ai capi B e C. 1) Primo motivo: censura della condanna per violenza privata (art. 610 c.p.) per essere la ricostruzione dei giudici di merito incompatibile con le prove, in particolare con le dichiarazioni della persona offesa che avrebbe detto di essere uscita liberamente di casa. 2) Secondo motivo: censura della condanna per minaccia perché fondata solo sulle dichiarazioni della persona offesa e su messaggi WhatsApp acquisiti in violazione della procedura dell'art. 234 c.p.p., quindi inutilizzabili.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto la doglianza generica e manifestamente infondata, confermando che la condotta di sottrarre il cellulare alla persona offesa per impedirle di chiedere aiuto integra la violenza privata, con richiamo a giurisprudenza consolidata. Sul secondo motivo ha dichiarato il motivo nuovo e quindi inammissibile perché non dedotto in appello; ha comunque ricordato il principio secondo cui le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare la condanna previa valutazione motivata della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca, e ha ritenuto legittima l'acquisizione dei messaggi WhatsApp mediante fotografia dello schermo e utilizzabile la trascrizione se la credibilità della persona offesa non è dubbia. La Corte ha inoltre esaminato d'ufficio la questione della legittimità dell'aumento della pena per continuazione tra reato-base e reati satellite con sanzioni alternative, ritenendo conforme l'aumento in termini detentivi quando la pena alternativa sia omogenea alla detentiva (richiamo a d.lgs. 274/2000 e giurisprudenza delle Sezioni Unite). Conseguentemente è stata confermata l'inammissibilità del ricorso e il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 610 cod. pen. (violenza privata)

    La sottrazione del cellulare per impedire alla vittima di chiedere aiuto integra la violenza privata anche se volta a rendere solo disagevole l'esercizio di un diritto; richiamata giurisprudenza di legittimità che conferma tale nozione

  • art. 234 cod. proc. pen. (acquisizione di dati informatici e telematici)

    L'eccezione di inutilizzabilità dei messaggi WhatsApp per violazione di procedure non è stata ritenuta decisiva: la Corte valuta legittima l'acquisizione mediante fotografia dello schermo come documento

  • art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (limiti alle dichiarazioni di parte)

    Le regole dell'art. 192, comma terzo, non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa; tali dichiarazioni possono da sole fondare la condanna previa adeguata motivazione sulla credibilità e attendibilità

  • art. 81 cod. pen. (continuazione)

    L'aumento di pena per continuazione tra reato-base e reati satellite può essere operato in termini detentivi quando le sanzioni alternative previste per i reati satellite siano omogenee alla pena detentiva del reato-base

  • art. 52, comma 2, lett. b), d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    Previene le sanzioni alternative (pena pecuniaria, permanenza domiciliare, lavoro di pubblica utilità) per reati di competenza del giudice di pace e consente di ritenere omogenee alcune pene alternative alla pena detentiva

  • art. 58 d.lgs. 274/2000

    Le pene alternative di cui all'art. 52 si considerano come pena detentiva ad ogni effetto di legge, giustificando l'omogeneità per la commisurazione dell'aumento in caso di continuazione

  • Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018 (Giglia)

    Principio generale sulla commisurazione dell'aumento per continuazione tra reati eterogenei: l'aumento va effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva, rispettando il genere della pena 'satellite'; la pronuncia è richiamata e considerata nel confronto con i casi di pene paradetentive

  • Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022 (Miraglia)

    Conferma il potere della Cassazione di rilevare d'ufficio l'illegalità della pena anche in presenza di ricorso inammissibile quando la sanzione è contraria all'assetto normativo vigente

  • Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012 (Bell'Arte)

    Stabilisce che la persona offesa può essere considerata come fonte dichiarativa autonoma e le sue dichiarazioni possono fondare la condanna se adeguatamente valutate nella credibilità e attendibilità

  • Giurisprudenza di merito citata (es. Sez. 3, n. 8332/2019; Sez. 5, n. 12062/2021; Sez. 5, n. 2658/2021; Sez. 5, n. 1053/2021)

    Confermano la possibilità di acquisire messaggi WhatsApp mediante fotografia dello schermo e la valutazione della trascrizione in relazione alla credibilità della persona offesa; richiamate per sostenere l'utilizzabilità della prova

Massime di principio

  • La sottrazione del telefono al fine di impedire l'invocazione di aiuto può integrare il reato di violenza privata anche se l'interferenza consiste nel solo rendere disagevole l'esercizio di un diritto
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono, se adeguatamente motivate in termini di credibilità e attendibilità, costituire base sufficiente per una condanna anche se non corroborate da altri testimoni
  • I messaggi WhatsApp possono essere acquisiti e utilizzati come prova mediante fotografia dello schermo o supporto figurativo; la trascrizione è utilizzabile se la credibilità della persona che li presenta non è ragionevolmente dubbia
  • Le eccezioni procedurali sollevate per la prima volta in Cassazione sono spesso inammissibili; le doglianze nuove devono essere svolte nei gradi di merito
  • In caso di continuazione tra reato-base e reati satellite con pene alternative, l'aumento di pena in termini detentivi è ammissibile quando la pena alternativa sia omogenea alla detentiva, tenendo conto del principio di legalità e del favor rei
  • La Corte di cassazione può rilevare d'ufficio l'illegalità della pena anche con ricorso inammissibile quando la pena risultante ecceda il genere, la specie o i limiti edittali previsti dalla legge

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