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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03324/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto per il saldo passivo di un conto corrente e per un debito relativo a fatture anticipate e non pagate. In primo grado l'opposizione era stata respinta e la decisione era stata confermata in appello. In cassazione i debitori hanno proposto tre motivi, tutti centrati sulla scrittura fideiussoria posta a base dell'ingiunzione: 1) violazione degli artt. 183, 214 e 215 c.p.c., per avere la corte territoriale ritenuto tardivo il disconoscimento della scrittura; 2) violazione dell'art. 210 c.p.c., per non avere ordinato l'esibizione dell'originale della scrittura disconosciuta; 3) vizio motivazionale, perché la controparte non aveva chiesto la verificazione della scrittura e quindi questa non sarebbe stata utilizzabile ai fini decisori. I ricorrenti sostenevano che l'eccezione di tardività del disconoscimento non fosse stata proposta nel primo momento utile, poiché il nuovo difensore aveva depositato la comparsa quando era ancora pendente il termine per la successiva memoria ex art. 183 c.p.c.

La decisione

La Corte ha esaminato congiuntamente i tre motivi e li ha respinti. Ha ritenuto irrilevante che il disconoscimento fosse stato inserito in una memoria depositata quando era ancora in corso il termine per un'ulteriore memoria, perché il disconoscimento non era avvenuto in udienza né in una risposta processualmente rilevante resa in presenza della controparte. Ha quindi affermato che la prima memoria utile della parte che aveva prodotto la scrittura era quella ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c., nella quale era stata tempestivamente eccepita la tardività del disconoscimento. Conseguentemente la scrittura doveva considerarsi riconosciuta e poteva essere utilizzata come prova. È stato inoltre ribadito che la tardività del disconoscimento di scrittura privata non è rilevabile d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte che ha prodotto il documento. Il ricorso è stato rigettato, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 183 c.p.c.

    comma 6, n. 2; comma 6, n. 3

    La "prima risposta successiva alla produzione" deve essere una difesa processualmente rilevante resa in presenza della controparte; la memoria successiva utile del producendo documento è quella in cui può essere eccepita la tardività del disconoscimento.

  • art. 214 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 215 c.p.c. per la disciplina del disconoscimento della scrittura privata.

  • art. 215 c.p.c.

    La scrittura privata prodotta si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione; il disconoscimento deve avvenire in un atto compiuto alla presenza delle parti.

  • art. 210 c.p.c.

    La censura sull'omesso ordine di esibizione dell'originale è stata respinta poiché presupponeva l'efficacia del disconoscimento tardivo, non riconosciuto dalla Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il disconoscimento della scrittura privata deve essere effettuato nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, intendendosi per risposta utile un atto processualmente rilevante compiuto in presenza della controparte; non sono sufficienti meri depositi di memorie o costituzioni di nuovo difensore.
  • La tardività del disconoscimento non è rilevabile d'ufficio: deve essere eccepita dalla parte che ha prodotto la scrittura, nella prima difesa utile successiva alla conoscenza del disconoscimento.
  • Se il disconoscimento è tardivo e l'eccezione di tardività è tempestivamente sollevata dalla controparte, la scrittura privata deve considerarsi riconosciuta e può essere valorizzata dal giudice senza necessità di verificazione.
  • La richiesta di esibizione dell'originale o di verificazione del documento non può giovare alla parte che abbia effettuato un disconoscimento tardivo, poiché viene meno il presupposto del valido contestamento della scrittura.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimentoMora
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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