Ordinanza n. 492/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento - del silenzio – inadempimento, serbato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, dalla Commissione Tecnica PNRR – PNIEC, di cui all'art. 8, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 152/2006 e dal Ministero della Cultura sull'istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006, relativo al progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, denominato “Olivola”, della potenza di 77.994,84 kwp, localizzato in Area Idonea, ovvero in parte in area a destinazione industriale, artigianale e commerciale, ai sensi dell'articolo 22-bis del d.lgs. 199/2021 e, in parte, in aree agricole idonee, poste a distanza inferiore a 500 metri dalle stesse, ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 199/2021, comprensivo delle relative opere elettriche connesse ed infrastrutture indispensabili, da realizzarsi nel Comune di Benevento in contrada “Olivola”; - del diritto della ricorrente a ottenere il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, ai sensi degli artt. 25, comma 2-bis, e 33 del D. Lgs. n. 152/2006; nonché per la condanna delle Amministrazioni resistenti: - alla sollecita definizione del suddetto procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale, con l'adozione di un provvedimento espresso, entro il termine di trenta giorni o entro il termine ritenuto congruo da codesto T.A.R.; - a rimborsare, alla ricorrente, il 50% dei diritti di istruttoria, ai sensi degli artt. 25, comma 2-bis, e 33 del D. Lgs. n. 152/2006, per una cifra pari a € 20.543,04; e per la nomina di un Commissario ad acta, in caso di perdurante inerzia delle suddette Amministrazioni nel concludere il procedimento;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di avvio del procedimento di VIA statale per un impianto fotovoltaico e mancato rimborso del 50% dei diritti di istruttoria
Esito
La controversia
La società ricorrente ha agito avverso il silenzio-inadempimento asseritamente serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e dal Ministero della Cultura in relazione all’istanza per l’avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale statale riguardante un impianto fotovoltaico denominato “Olivola”, di potenza pari a 77.994,84 kWp, da realizzarsi nel Comune di Benevento, con relative opere elettriche e infrastrutture. Ha inoltre dedotto il diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, quantificato in euro 20.543,04, chiedendo la condanna delle amministrazioni alla conclusione del procedimento mediante provvedimento espresso entro un termine fissato dal giudice, al rimborso della somma e, in caso di ulteriore inerzia, alla nomina di un commissario ad acta. Il testo dell’ordinanza non espone ulteriori specifici motivi di illegittimità o argomentazioni difensive.
La decisione
Il TAR non ha definito il ricorso nel merito. Ritenendo necessario, ai fini della decisione, acquisire chiarimenti documentati, ha ordinato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di depositare una relazione, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell’ordinanza, sulle circostanze segnalate nel ricorso. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 18 marzo 2026. Ogni decisione sulle questioni di rito, sul merito e sulle spese di lite è stata espressamente riservata.
Norme richiamate
art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
Individua la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC richiamata nel procedimento di valutazione ambientale.
È indicato quale base normativa dell’istanza per l’avvio del procedimento di VIA.
art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
È richiamato dalla ricorrente quale fondamento del diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria.
È richiamato dalla ricorrente, unitamente all’art. 25, comma 2-bis, quale fondamento della richiesta di rimborso dei diritti di istruttoria.
È richiamato in relazione alla localizzazione dell’impianto, in parte in area a destinazione industriale, artigianale e commerciale qualificata come idonea.
È richiamato in relazione alla qualificazione di parte delle aree agricole interessate come idonee.
Massime di principio
- Quando, ai fini della decisione di un ricorso avverso il silenzio-inadempimento, risultino necessari chiarimenti sui fatti e sull’iter amministrativo, il giudice può ordinare all’amministrazione il deposito di una relazione documentata entro un termine perentorio e rinviare la causa a una successiva camera di consiglio.
- L’ordinanza istruttoria non comporta una decisione anticipata né sulla sussistenza dell’inerzia, né sull’obbligo di provvedere, né sulle ulteriori domande patrimoniali o sostitutive; tali questioni restano riservate alla decisione successiva.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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