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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35088/2025 del 28/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la responsabilità e il trattamento sanzionatorio per il delitto di riciclaggio. I motivi dedotti erano tre: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle prove, sostenendo che i giudici di merito avessero erroneamente apprezzato il compendio probatorio; 2) mancata riqualificazione del fatto nei reati di ricettazione o di incauto acquisto; 3) eccessività della pena irrogata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo sollecitasse una non consentita rilettura del materiale probatorio, a fronte di una motivazione di merito congrua e immune da aporie; ha giudicato il secondo motivo generico e manifestamente infondato, poiché non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata sulla sussistenza degli elementi del riciclaggio; ha considerato il terzo motivo non scrutinabile nei termini prospettati e comunque infondato, richiamando la discrezionalità del giudice di merito nella dosimetria della pena ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p., esercitata nel caso concreto con adeguata giustificazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648-bis c.p.

    Norma incriminatrice contestata: il giudice di merito ha ritenuto integrati gli elementi oggettivi e soggettivi del delitto di riciclaggio; la Cassazione ha ritenuto corretta tale qualificazione e non consentita la riqualificazione in ricettazione o incauto acquisto sulla base delle censure svolte.

  • art. 132 c.p.

    Richiamato insieme all'art. 133 c.p. quale parametro di esercizio della discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato quale criterio di commisurazione della pena, in base al quale il giudice di merito valuta gravità del fatto, capacità a delinquere e altri elementi rilevanti.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio quando la sentenza di merito abbia fornito una motivazione completa, coerente e priva di manifeste illogicità sull'integrazione del reato e sulla riferibilità soggettiva della condotta all'imputato.
  • La censura che mira a ottenere la riqualificazione del fatto in un reato meno grave deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; in mancanza, il motivo è generico e può essere dichiarato manifestamente infondato.
  • La determinazione della pena, inclusa la scelta della pena base e la valutazione degli aumenti o diminuzioni per circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo se la motivazione sia mancante o manifestamente illogica.
  • La concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione non impedisce al giudice di valorizzare elementi negativi, come gravità del fatto e precedenti penali anche specifici, per escludere una ulteriore riduzione del trattamento sanzionatorio.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiciclaggio
RamiProcesso penaleDelitti economici
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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