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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34386/2022 del 16/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Foggia (condanna per gli artt. 610 e 646 c.p.) e la Corte d'Appello di Bari aveva dichiarato inammissibile l'appello per tardività ritenendo quale data di spedizione il timbro postale del 27/05/2019. Il ricorrente documentava invece l'invio del plico raccomandato il 23/05/2019, tramite la società privata OL BIT s.r.l., con ricevuta di accettazione rilasciata in pari data e chiedeva l'annullamento della sentenza o, in subordine, la dichiarazione di prescrizione intervenuta prima dell'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: la ricevuta di accettazione rilasciata dall'operatore postale privato OL BIT s.r.l., riconosciuto con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, è equipollente a quella rilasciata da Poste Italiane e prova l'invio entro termine. Pertanto l'appello era tempestivo. Tuttavia, verificato che i reati (fatti di febbraio e aprile 2012) si erano già estinti per prescrizione prima della proposizione dell'appello (termine massimo 7 anni e 6 mesi ex artt. 157 e 161 c.p.), la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione e ha confermato le statuizioni civili.

Norme richiamate

  • art. 544 c.p.p., comma 3

    Richiamato come riferimento al termine per il deposito della motivazione (ninety days) da cui decorre il termine di impugnazione; la Corte territoriale aveva calcolato la scadenza sulla base di tale norma.

  • art. 583 c.p.p., comma 2

    Stabilisce che le impugnazioni possono essere proposte anche mediante telegramma o con atto trasmesso a mezzo raccomandata; la Cassazione ha ritenuto che la raccomandata consegnata a un operatore postale riconosciuto soddisfi tale prescrizione.

  • art. 157 c.p.

    Norma sulla prescrizione dei reati usata per determinare il termine massimo di estinzione del reato.

  • art. 161 c.p.

    Norma sulla sospensione e interruzione dei termini di prescrizione, richiamata nel calcolo del termine massimo (7 anni e 6 mesi) per i reati contestati.

  • art. 610 c.p.

    Fatto contestato in primo grado (minaccia); citato come reato per il quale il ricorrente era stato condannato.

  • art. 646 c.p.

    Altro reato contestato in primo grado (appropriazione indebita o altro previsto dal codice), citato tra i capi di imputazione; utile per il computo della prescrizione.

  • decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (riconoscimento operatore postale)

    Principio applicato: la qualifica legale dell'operatore postale privato (OL BIT s.r.l.) rende la sua ricevuta di accettazione equipollente a quella di Poste Italiane ai fini della prova della tempestiva spedizione dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La ricevuta di accettazione rilasciata da un operatore postale privato riconosciuto con decreto ministeriale equivale, ai fini del rispetto dei termini processuali, alla ricevuta rilasciata da Poste Italiane.
  • Per dimostrare la tempestività di un atto inviato per raccomandata occorre produrre prova autonoma e autosufficiente (ricevuta di accettazione) che documenti la data di effettivo inoltro entro il termine; il timbro postale successivo non è l'unico elemento decisivo.
  • Se, una volta accertata la tempestività dell'impugnazione, risulta che il reato si è estinto per prescrizione anteriore alla proposizione dell'appello, la Cassazione può annullare senza rinvio per estinzione del reato.
  • La pronuncia di estinzione per prescrizione in sede penale non comporta automaticamente la riforma delle statuizioni civili: le conseguenze civili possono essere confermate se non sono state oggetto di specifica e fondata impugnazione.
  • In caso di invio tramite operatori non tradizionali, conservare e produrre la documentazione di accettazione e verificare il riconoscimento normativo dell'operatore è essenziale per opporre contestazioni di tardività.
  • La regolarità formale dell'invio (data di accettazione comprovata) prevale sulla data del timbro di consegna apposta dal servizio postale nazionale quando l'operatore privato è legittimamente autorizzato.

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