Cassazione Penale, Ordinanza n. 04008/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputata avverso la conferma in appello della sua responsabilità per una fattispecie di detenzione di ingente quantitativo di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio, in concorso con il convivente. La difesa sosteneva, in sintesi, che la responsabilità dovesse essere ascritta solo al convivente e che la posizione dell'imputata fosse quella di mera connivente non punibile; chiedeva inoltre la riqualificazione del fatto in favoreggiamento personale con applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 384, primo comma, c.p., il riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., la qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e la concessione dell'attenuante del contributo di minima importanza. La Corte di cassazione ha però ritenuto tutti i motivi inammissibili perché non consentiti in sede di legittimità, rilevando che le censure erano aspecifiche e miravano a una nuova valutazione del compendio probatorio già esaminato dai giudici di merito, i quali avevano motivato in modo congruo sul pieno coinvolgimento dell'imputata, valorizzando il suo allontanamento con un pacco contenente circa 3 kg di stupefacente, la presenza in casa di strumenti e contenitori per estrarre resina dall'hashish, la professionalità dell'attività illecita e l'irrilevanza della minore efficacia causale del contributo ai fini dell'attenuante richiesta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto che i motivi non fossero scrutinabili in sede di legittimità, perché diretti a contestare in fatto la ricostruzione della responsabilità, già adeguatamente e logicamente motivata dalla Corte di appello, e perché le ulteriori doglianze erano state già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni congrue, in particolare quanto alla mancata riqualificazione del fatto, alla non applicabilità dell'art. 131-bis c.p., alla non configurabilità della fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e all'assenza di un ruolo meramente marginale idoneo a fondare l'attenuante del contributo di minima importanza.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per favoreggiamento personale non è riconoscibile quando la censura mira in realtà a una riqualificazione del fatto già esclusa con motivazione del giudice di merito.
La particolare tenuità del fatto può essere negata quando la condotta sia qualificata come di rilevante gravità, specie in presenza di un'attività illecita connotata da professionalità.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La fattispecie di lieve entità è esclusa quando la detenzione ai fini di spaccio concerne un quantitativo molto elevato di stupefacente e modalità operative professionali.
È richiamato come base incriminatrice della detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che mirano esclusivamente a ottenere una nuova valutazione del merito o del compendio probatorio, se la sentenza impugnata ha già fornito una motivazione congrua e non illogica.
- La mera prospettazione di una diversa lettura del ruolo dell'imputato nel concorso non è sufficiente quando il giudice di merito abbia individuato elementi fattuali univoci di partecipazione consapevole e attiva al reato.
- La riqualificazione del fatto in un titolo di reato meno grave deve confrontarsi con la concreta ricostruzione fattuale accertata in merito; se tale ricostruzione evidenzia un contributo pieno all'attività illecita, la diversa qualificazione va esclusa.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è incompatibile con condotte connotate da elevata offensività, professionalità dell'azione e significativo ruolo nell'illecito.
- L'attenuante del contributo di minima importanza richiede un apporto davvero marginale e non basta la sola minore efficacia causale della condotta rispetto a quella degli altri concorrenti.
- La fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti non è configurabile quando il quantitativo detenuto è molto elevato e le modalità della condotta rivelano un'attività organizzata o professionale.
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