Cassazione Penale, Ordinanza n. 13669/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato e sostanzialmente riproduttivo della doglianza già esaminata e respinta in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, deducendo l'insussistenza del dolo del delitto di calunnia. Secondo il ricorrente, mancava la consapevolezza di accusare falsamente una persona offesa di un grave reato. La Corte di cassazione rileva però che la censura era già stata proposta in appello e confutata con adeguati riferimenti in fatto e in diritto; in particolare, la Corte territoriale aveva valorizzato la successiva smentita, rispetto a quanto precedentemente denunciato, come indice della piena consapevolezza della falsità dell'accusa.
Norme richiamate
La decisione richiama il delitto di calunnia, ribadendo che il dolo sussiste quando dagli elementi fattuali emerga la consapevolezza di accusare falsamente una persona offesa di un grave reato.
È applicata la condanna del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso, con pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone una censura già dedotta nei gradi di merito senza confrontarsi in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Nel delitto di calunnia, il dolo può essere desunto da elementi sintomatici del fatto, inclusa la successiva smentita della precedente denuncia, quando essa evidenzi la piena consapevolezza della falsità dell'accusa.
- La mera contestazione assertiva dell'insussistenza del dolo non è sufficiente se la sentenza di merito ha già fornito una motivazione logica e giuridicamente corretta sulla consapevolezza dell'accusa falsa.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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