Cassazione Penale, Ordinanza n. 25715/2026 del 09/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di cui agli artt. 56, 110 e 611 c.p. In relazione a uno degli imputati, i primi due motivi denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione sull'idoneità della condotta, sull'elemento soggettivo e sulla richiesta di riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 612 c.p.; per l'altro imputato, il primo motivo contestava la valutazione di attendibilità dei testimoni, il secondo il rigetto della richiesta di ricognizione personale e il terzo la ritenuta recidiva. Le doglianze erano tutte dirette a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio e una diversa valutazione di fatto rispetto a quella già compiuta nei gradi di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto i motivi, in parte, non deducibili perché meramente reiterativi di censure già svolte in appello e disattese con motivazione logica e giuridicamente corretta, e, in parte, manifestamente infondati o comunque privi della necessaria decisività. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come norma incriminatrice in combinazione con gli altri articoli contestati, in relazione al delitto tentato
richiamato come base del concorso di persone nel reato
norma sostanziale posta a fondamento della condanna confermata in appello
invocato dalla difesa quale possibile diversa qualificazione giuridica dei fatti
richiamato implicitamente nella statuizione finale di condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di motivi già esaminati e respinti in appello, se la sentenza impugnata contiene una motivazione congrua e non illogica.
- Il giudizio di cassazione non consente una nuova valutazione del materiale probatorio né la sostituzione dell'apprezzamento di attendibilità delle fonti compiuto dai giudici di merito.
- La censura sul vizio di motivazione relativa alla prova deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; una diversa lettura dei dati processuali è insufficiente.
- La richiesta di una prova ulteriore o diversa, come la ricognizione personale, è inammissibile in cassazione se il motivo non indica in modo puntuale la decisività del mezzo di prova richiesto.
- La doglianza sulla recidiva è infondata quando il giudice di merito dà conto del rapporto tra i precedenti e il nuovo fatto e motiva in modo non manifestamente illogico sulla maggiore pericolosità desumibile da tale relazione.
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