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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20387/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (garanti)

La controversia

La controversia nasce da rapporti di conto corrente bancario e da garanzie fideiussorie prestate a favore di una società e di società collegate. Gli attori hanno chiesto l'accertamento dell'insussistenza, nullità o inefficacia dei crediti bancari, deducendo l'illegittimità di finanziamenti extrafido, l'applicazione di interessi ultralegali e di altre poste non pattuite, nonché la nullità o inefficacia delle fideiussioni e il risarcimento dei danni. La banca ha resistito e proposto domanda riconvenzionale per il saldo passivo dei conti e per il pagamento di numerosi effetti cambiari insoluti e protestati. In appello incidentale e poi in cassazione i ricorrenti hanno censurato: l'asserita carenza di legittimazione dell'appellante principale; il rigetto dell'eccezione di prescrizione/decadenza relativa ad alcune azioni cambiarie; l'erronea ritenuta sufficienza del deposito dei titoli come offerta in restituzione ai sensi della disciplina cambiaria; l'asserita indeterminatezza della domanda di accertamento negativo; la mancata rilevazione della nullità delle fideiussioni per violazione antitrust; e l'omesso esame di un fatto decisivo relativo alla duplicazione di alcune poste nel saldo conto corrente. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, inammissibile il secondo, fondato il terzo e il quarto, e inammissibili il quinto e il sesto.

La decisione

La Corte ha accolto il terzo e il quarto motivo del ricorso, cassando la sentenza impugnata in relazione a tali censure e rinviando la causa alla Corte di appello di Roma in diversa composizione anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il primo motivo è stato rigettato; il secondo, il quinto e il sesto sono stati dichiarati inammissibili. In particolare, la Corte ha ritenuto fondata la censura relativa all'azione causale sugli assegni/cambiali perché, a fronte della contestazione dei debitori, occorreva verificare se la banca avesse assolto l'onere di provare la prescrizione dell'azione cartolare, e ha ritenuto altresì erronea la dichiarazione di nullità per indeterminatezza della domanda di accertamento negativo, poiché l'atto introduttivo descriveva in modo sufficiente il contenuto delle contestazioni sui conti correnti.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    L'omissione di pronuncia non ricorre per il mancato esame di questioni puramente processuali, ma solo per domande o eccezioni di merito non esaminate.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro corretto per censurare la violazione di norme processuali o sostanziali quando non vi sia un vero vizio di omessa pronuncia.

  • artt. 94 e 95 r.d. n. 1669/1933

    Richiamati come disciplina dell'azione cambiaria e dei termini di decadenza/prescrizione relativi ai titoli cambiari.

  • art. 58 r.d. n. 1736/1933

    "il possessore non può esercitare l'azione causale, se non offrendo al debitore la restituzione dell'assegno bancario e depositandolo presso la cancelleria del giudice competente"

    L'esercizio dell'azione causale richiede, di regola, sia l'offerta in restituzione del titolo sia il deposito in cancelleria; tuttavia tali adempimenti tutelano il debitore contro il rischio di doppia esposizione e non sono necessari se l'azione cartolare è prescritta.

  • art. 66 r.d. n. 1669/1933

    La stessa logica dell'art. 58 del r.d. n. 1736/1933 si applica anche alla cambiale.

  • artt. 1208 e 1209 c.c.

    Richiamati in tema di offerta reale e restituzione del titolo quale adempimento necessario all'esercizio dell'azione causale, nei limiti indicati dalla disciplina cambiaria.

  • art. 184 c.p.c.

    Il mero deposito dei titoli in allegato a memoria istruttoria non è automaticamente equiparabile all'offerta in restituzione del titolo.

  • art. 164 c.p.c.

    La nullità della citazione per indeterminatezza ricorre solo se l'oggetto della domanda è totalmente omesso o assolutamente incerto; non ricorre quando petitum e causa petendi siano individuabili dall'atto nel suo complesso.

  • artt. 1936 e ss. c.c.

    La nullità delle fideiussioni può essere rilevata d'ufficio solo entro i limiti delle deduzioni tempestive e del materiale fattuale già acquisito al giudizio.

  • art. 1957 c.c.

    La censura relativa alla decadenza del creditore dalla garanzia fideiussoria, prospettata solo in memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., è nuova e quindi inammissibile.

  • L. n. 287/1990, art. 2, commi 2 e 3

    Le fideiussioni conformi a schemi frutto di intese restrittive della concorrenza sono affette da nullità parziale limitatamente alle clausole riproduttive dell'intesa vietata.

  • art. 101 TFUE

    Richiamato come parametro antitrust europeo rilevante per la nullità parziale delle fideiussioni a valle di intese restrittive.

  • art. 1419 c.c.

    La nullità colpisce solo le clausole illecite, salvo che risulti una diversa volontà delle parti.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Le memorie depositate in vista della camera di consiglio non possono introdurre nuove censure, ma solo illustrare i motivi già proposti.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico, non di argomentazioni difensive o deduzioni tecniche.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia è configurabile solo se il giudice omette di decidere su una domanda o eccezione di merito ritualmente introdotta; la mancata trattazione di una questione solo processuale non integra, di per sé, il vizio di cui all'art. 112 c.p.c.
  • Chi eccepisce la prescrizione o decadenza di un'azione cambiaria deve indicare in modo specifico i titoli e i termini rilevanti; una censura generica è inammissibile e non può essere colmata in cassazione da allegazioni non autosufficienti.
  • Nell'azione causale fondata su titoli cambiari, l'offerta in restituzione e il deposito del titolo servono a evitare la duplicazione delle azioni e a tutelare il regresso del debitore; se l'azione cartolare è prescritta, tale onere può venir meno perché viene meno il rischio di doppio pagamento.
  • Il mero deposito dei titoli in un fascicolo processuale non è automaticamente equivalente all'offerta reale di restituzione richiesta dalla disciplina cambiaria; occorre verificare concretamente se il debitore sia stato posto in condizione di riottenere il titolo.
  • La nullità della citazione per indeterminatezza sussiste solo quando, dall'esame complessivo dell'atto introduttivo, non sia comunque individuabile il bene della vita richiesto e la causa petendi; se le contestazioni sono descritte in modo sufficiente, la domanda non è nulla.
  • La nullità di fideiussioni conformi a schemi anticoncorrenziali è, in linea generale, parziale e limitata alle clausole che riproducono l'intesa vietata, salvo prova di una diversa volontà negoziale delle parti.
  • Nel ricorso per cassazione non possono introdursi per la prima volta questioni nuove o censure basate su fatti non dedotti nei gradi di merito, né possono essere proposte nuove doglianze con la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo, non le mere deduzioni critiche, contestazioni contabili o argomentazioni difensive sviluppate in causa.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimentoImpugnazioniMutuoConto corrente
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaNullitàPrescrizioneDecadenzaLitisconsorzio necessario

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