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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34551/2024 del 12/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del 07/11/2023 che aveva confermato la condanna per usura (art. 644 c.p.) e tentata estorsione aggravata con metodo mafioso (art. 416-bis.1 c.p.). Il ricorrente deduce violazioni di legge e vizi di motivazione relativi a: (i) presunta utilizzabilità illegittima delle dichiarazioni della persona offesa Cecchi (richiamo ad artt. 63, comma 3 e 3-bis, 64, 191, 197, 197-bis, 210 c.p.p.); (ii) contestazione della valutazione probatoria che avrebbe collegato Bonanno ai fatti usurari sulla base di intercettazioni e dichiarazioni di Cecchi; (iii) qualificazione del fatto come tentata estorsione piuttosto che esercizio arbitrario delle proprie ragioni o minaccia; (iv) errata applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.; (v) mancata considerazione delle circostanze attenuanti e criticità nella quantificazione degli interessi usurari e del risarcimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: i motivi riproducevano pedissequamente le censure già affrontate e risolte dalla Corte di appello e proponevano in realtà una ricostruzione alternativa dei fatti non ammissibile in sede di legittimità. La Cassazione ha ritenuto congrua e non viziata la motivazione di merito circa la non partecipazione di Cecchi al patto usurario, l'attendibilità della sua testimonianza (confermata da intercettazioni, osservazioni e registrazioni), la configurabilità del reato di estorsione per la richiesta di interessi usurari e l'applicabilità dell'aggravante ex art. 416-bis.1 per modalità idonee a evocare un metodo intimidatorio di tipo mafioso. È stata altresì ritenuta corretta la negazione delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione del risarcimento. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; non è stata disposta alcuna condanna alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile perché non richiesta.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    L'aggravante può operare quando le modalità esecutive della condotta sono idonee, in concreto, a evocare la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso anche senza prova di un'organizzazione esplicita; la Corte l'ha ritenuta applicabile per le modalità intimidatorie riferite a "terze persone" e al bisogno di denaro per "i detenuti".

  • art. 644 cod. pen.

    Il reato di usura comprende l'intero accordo usurario (capitale e interessi): non è ammesso frazionare la fattispecie separando capitale e interessi; la Corte ha ritenuto configurabile l'usura e il concorso di terzi valutato sulla base del compendio probatorio.

  • art. 629 cod. pen.

    Il delitto di estorsione sussiste quando si usi la minaccia per ottenere il pagamento di interessi usurari; la Corte ha confermato che la condotta configurava estorsione e non mero esercizio di un diritto o una minaccia semplice.

  • art. 191 cod. proc. pen.

    L'inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa è stata dedotta dal ricorrente ma la Corte ha ritenuto che la questione fosse una diversa ricostruzione dei fatti; in cassazione va dimostrata l'incidenza sull'impianto probatorio (prova di resistenza) per evitare l'inammissibilità.

  • artt. 63, comma 3 e 3-bis, 64, 197, 197-bis, 210 cod. proc. pen.

    Richiamati dal ricorrente in relazione alla tutela della persona offesa e alla raccolta delle sue dichiarazioni; la Corte di merito li ha valutati e la Cassazione ha ritenuto che le dedotte violazioni descrivessero una diversa ricostruzione fattuale non sindacabile in cassazione.

  • art. 538 cod. proc. pen.

    Richiesta dal ricorrente in relazione alla condanna al risarcimento in solido; la Corte ha osservato che la parte civile non aveva chiesto la rifusione delle spese sostenute nel grado, per cui non è stata disposta condanna in tal senso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese per ricorso inammissibile: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e ha irrogato la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende in ragione della colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamato implicitamente nella valutazione delle attenuanti generiche: dopo la riforma non basta lo stato di incensuratezza per ottenere la diminuente; la Corte ha ritenuto assenti elementi positivi tali da giustificare le attenuanti.

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentito sottoporre nuovamente al vaglio una ricostruzione fattuale alternativa: vanno dedotti vizi di diritto o motivazioni carenti, manifestamente illogiche o contraddittorie.
  • Per contestare l'attendibilità di una testimonianza in sede di legittimità occorre dimostrare che la motivazione di merito è affetta da manifeste contraddizioni o da valutazioni meramente conjecturali insuscettibili di verifica empirica.
  • La dichiarazione ritenuta inutilizzabile ai sensi dell'art. 191 c.p.p. deve essere impugnata con indicazione dell'incidenza che la sua espunzione avrebbe sull'impianto probatorio (c.d. prova di resistenza); in mancanza il motivo è aspecifico e inammissibile.
  • L'aggravante "metodo mafioso" (art. 416-bis.1) può essere applicata anche quando le modalità della condotta evocano la forza intimidatrice tipica delle organizzazioni mafiose, pur in assenza di prova formale di un gruppo strutturato.
  • La fattispecie usuraria va valutata nella sua globalità: non è consentito scindere penalmente il capitale dagli interessi per attenuare la rilevanza penale dell'accordo.
  • La condotta di minaccia finalizzata all'ottenimento di un profitto ingiusto (es. interessi usurari) rientra nella configurazione dell'estorsione e non necessariamente nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
  • Per ottenere la rifusione delle spese sostenute dalla parte civile è necessario che questa ne faccia espressa richiesta nel corso del giudizio; diversamente la Corte non provvede d'ufficio.

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