Cassazione Penale, Sentenza n. 34551/2024 del 12/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del 07/11/2023 che aveva confermato la condanna per usura (art. 644 c.p.) e tentata estorsione aggravata con metodo mafioso (art. 416-bis.1 c.p.). Il ricorrente deduce violazioni di legge e vizi di motivazione relativi a: (i) presunta utilizzabilità illegittima delle dichiarazioni della persona offesa Cecchi (richiamo ad artt. 63, comma 3 e 3-bis, 64, 191, 197, 197-bis, 210 c.p.p.); (ii) contestazione della valutazione probatoria che avrebbe collegato Bonanno ai fatti usurari sulla base di intercettazioni e dichiarazioni di Cecchi; (iii) qualificazione del fatto come tentata estorsione piuttosto che esercizio arbitrario delle proprie ragioni o minaccia; (iv) errata applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.; (v) mancata considerazione delle circostanze attenuanti e criticità nella quantificazione degli interessi usurari e del risarcimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: i motivi riproducevano pedissequamente le censure già affrontate e risolte dalla Corte di appello e proponevano in realtà una ricostruzione alternativa dei fatti non ammissibile in sede di legittimità. La Cassazione ha ritenuto congrua e non viziata la motivazione di merito circa la non partecipazione di Cecchi al patto usurario, l'attendibilità della sua testimonianza (confermata da intercettazioni, osservazioni e registrazioni), la configurabilità del reato di estorsione per la richiesta di interessi usurari e l'applicabilità dell'aggravante ex art. 416-bis.1 per modalità idonee a evocare un metodo intimidatorio di tipo mafioso. È stata altresì ritenuta corretta la negazione delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione del risarcimento. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; non è stata disposta alcuna condanna alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile perché non richiesta.
Norme richiamate
L'aggravante può operare quando le modalità esecutive della condotta sono idonee, in concreto, a evocare la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso anche senza prova di un'organizzazione esplicita; la Corte l'ha ritenuta applicabile per le modalità intimidatorie riferite a "terze persone" e al bisogno di denaro per "i detenuti".
Il reato di usura comprende l'intero accordo usurario (capitale e interessi): non è ammesso frazionare la fattispecie separando capitale e interessi; la Corte ha ritenuto configurabile l'usura e il concorso di terzi valutato sulla base del compendio probatorio.
Il delitto di estorsione sussiste quando si usi la minaccia per ottenere il pagamento di interessi usurari; la Corte ha confermato che la condotta configurava estorsione e non mero esercizio di un diritto o una minaccia semplice.
L'inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa è stata dedotta dal ricorrente ma la Corte ha ritenuto che la questione fosse una diversa ricostruzione dei fatti; in cassazione va dimostrata l'incidenza sull'impianto probatorio (prova di resistenza) per evitare l'inammissibilità.
artt. 63, comma 3 e 3-bis, 64, 197, 197-bis, 210 cod. proc. pen.
Richiamati dal ricorrente in relazione alla tutela della persona offesa e alla raccolta delle sue dichiarazioni; la Corte di merito li ha valutati e la Cassazione ha ritenuto che le dedotte violazioni descrivessero una diversa ricostruzione fattuale non sindacabile in cassazione.
Richiesta dal ricorrente in relazione alla condanna al risarcimento in solido; la Corte ha osservato che la parte civile non aveva chiesto la rifusione delle spese sostenute nel grado, per cui non è stata disposta condanna in tal senso.
Norma che disciplina la condanna alle spese per ricorso inammissibile: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e ha irrogato la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende in ragione della colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Richiamato implicitamente nella valutazione delle attenuanti generiche: dopo la riforma non basta lo stato di incensuratezza per ottenere la diminuente; la Corte ha ritenuto assenti elementi positivi tali da giustificare le attenuanti.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito sottoporre nuovamente al vaglio una ricostruzione fattuale alternativa: vanno dedotti vizi di diritto o motivazioni carenti, manifestamente illogiche o contraddittorie.
- Per contestare l'attendibilità di una testimonianza in sede di legittimità occorre dimostrare che la motivazione di merito è affetta da manifeste contraddizioni o da valutazioni meramente conjecturali insuscettibili di verifica empirica.
- La dichiarazione ritenuta inutilizzabile ai sensi dell'art. 191 c.p.p. deve essere impugnata con indicazione dell'incidenza che la sua espunzione avrebbe sull'impianto probatorio (c.d. prova di resistenza); in mancanza il motivo è aspecifico e inammissibile.
- L'aggravante "metodo mafioso" (art. 416-bis.1) può essere applicata anche quando le modalità della condotta evocano la forza intimidatrice tipica delle organizzazioni mafiose, pur in assenza di prova formale di un gruppo strutturato.
- La fattispecie usuraria va valutata nella sua globalità: non è consentito scindere penalmente il capitale dagli interessi per attenuare la rilevanza penale dell'accordo.
- La condotta di minaccia finalizzata all'ottenimento di un profitto ingiusto (es. interessi usurari) rientra nella configurazione dell'estorsione e non necessariamente nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
- Per ottenere la rifusione delle spese sostenute dalla parte civile è necessario che questa ne faccia espressa richiesta nel corso del giudizio; diversamente la Corte non provvede d'ufficio.
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