Cassazione Civile, Ordinanza n. 31937/2023 del 16/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (locatore)
La controversia
Una fondazione aveva concesso in locazione a una società terreni e fabbricati per attività ricettiva e di ristorazione, prevedendo che la conduttrice eseguisse a proprie spese rilevanti lavori di ristrutturazione che sarebbero rimasti alla locatrice, con durata ventiquennale del rapporto e differimento dell'obbligo di pagamento del canone; il contratto escludeva l'applicazione degli artt. 1592 e 1593 c.c. La società aveva eseguito lavori per un importo dichiarato dalle parti di almeno 490.000 euro, ma dopo circa tre anni era stata sfrattata per morosità e poi dichiarata fallita. La locatrice aveva chiesto l'ammissione al passivo per canoni scaduti e spese legali, ma il credito era stato escluso perché ritenuto estinto per compensazione con un controcredito del fallimento asseritamente derivante da ingiustificato arricchimento per le opere eseguite. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione della locatrice ritenendo sufficiente, ai fini della compensazione fallimentare, la mera anteriorità del fatto genetico del rapporto rispetto al fallimento e valorizzando l'arricchimento della proprietaria. In Cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 56 l.fall. in relazione all'art. 1243 c.c., perché il controcredito opposto in compensazione sarebbe stato privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, riducendosi a mera aspettativa; 2) violazione dell'art. 56 l.fall. in relazione all'art. 2041 c.c. e agli artt. 115, comma 1, c.p.c. e 99, commi 3 e 9, l.fall., perché il Tribunale avrebbe ritenuto esistente un controcredito senza adeguata istruttoria, senza verificare il regolamento degli interessi tra le parti, l'effettivo arricchimento patrimoniale della locatrice e l'incidenza concreta dei lavori sul godimento del bene. È stato inoltre lamentato, in via solo accennata, il mancato assegnamento di un termine per controdedurre sull'eccezione di arricchimento senza causa.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, cassato il decreto impugnato e rinviato al Tribunale di Ancona, anche per le spese. Ha ritenuto infondato solo il profilo relativo alla violazione del contraddittorio per mancata concessione di un termine per memorie, osservando che tale termine è rimesso alla discrezionalità del tribunale e che comunque la parte aveva già preso posizione sull'eccezione. Ha invece accolto la censura principale, affermando che il giudice di merito aveva erroneamente applicato la compensazione fallimentare sulla base della sola anteriorità del fatto genetico del rapporto, senza considerare che, ai fini dell'art. 56 l.fall., il controcredito deve essere certo, oltre che liquido ed esigibile. Poiché l'esistenza del preteso credito da ingiustificato arricchimento era controversa e non risultava accertata con giudicato, la compensazione non poteva essere dichiarata. Il rinvio è stato disposto affinché il Tribunale si conformi ai principi di diritto indicati dalla Cassazione.
Norme richiamate
il termine per il deposito della memoria è di dieci giorni prima dell'adunanza; il deposito tardivo rende la memoria inutilizzabile
la compensazione fallimentare richiede che il controcredito abbia, oltre a radice causale anteriore al fallimento, i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità
richiamato in relazione ai requisiti del credito opposto in compensazione
il controcredito per ingiustificato arricchimento presuppone un effettivo arricchimento patrimoniale non ancora incontestabilmente accertato
richiamato dalla ricorrente per contestare l'assenza di un adeguato accertamento istruttorio dei fatti posti a base del controcredito
richiamati dalla ricorrente in relazione all'eccezione di compensazione e alla dedotta mancanza di istruttoria
il termine per memorie nel procedimento di opposizione allo stato passivo è rimesso alla valutazione discrezionale del tribunale
il contratto di locazione lo escludeva espressamente, dato richiamato come contesto della controversia
il contratto di locazione lo escludeva espressamente, dato richiamato come contesto della controversia
Massime di principio
- Ai fini della compensazione in sede fallimentare non basta che il fatto genetico del rapporto di credito-debito sia anteriore al fallimento: il controcredito deve essere anche certo, oltre che liquido ed esigibile.
- Se l'esistenza del controcredito è contestata nel giudizio o in altro giudizio pendente, il giudice non può dichiararne la compensazione salvo che la contestazione sia manifestamente pretestuosa oppure il credito sia stato definitivamente accertato con giudicato.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la concessione di un termine per memorie sul contraddittorio non è dovuta in modo automatico, ma rientra nella discrezionalità del tribunale in base all'andamento del processo.
- La pretesa da ingiustificato arricchimento non può essere utilizzata come controcredito compensabile senza un accertamento rigoroso dell'effettivo incremento patrimoniale e del titolo su cui esso si fonda.
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