Cassazione Penale, Sentenza n. 20521/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di appello che li aveva dichiarati colpevoli del delitto di cui all'art. 73, commi 4 e 6, d.P.R. 309/1990 (detenzione e cessione di marijuana), contestando: la genericità delle prove e la prevalenza di 'droga parlata' senza sequestri o fermi; la mancata specificazione del tempus commissi delicti e delle modalità concrete di cessione; l'uso di intercettazioni e di dichiarazioni ritenute generiche (in particolare della collaboratrice Verman Oksana); l'utilizzo di un episodio di aggressione narrato in conversazioni come elemento di accusa non coerente con la certificazione medica; la mancata applicazione della causa di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 per quantitativi ritenuti modesti; infine, contestavano il trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche alla luce della marginalità del ruolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che la contestazione fosse sufficientemente delimitata nel periodo (novembre 2015 - novembre 2016) e che la genericità non fosse stata tempestivamente dedotta, essendo rilevata la preclusione. Ha confermato la valutazione della Corte di appello, che ha fondato la condanna su un compendio probatorio costituito soprattutto da conversazioni intercettate che, nel loro insieme, evidenziavano gestione continuativa ed esclusiva di una piazza di spaccio, disponibilità di quantitativi significativi di marijuana (con riferimenti anche a un chilogrammo acquistato dal padre e diviso) e ripetute cessioni. La Corte ha ritenuto irrilevante l'assenza di sequestri alla luce delle intercettazioni esplicite, ha escluso la sussistenza della lieve entità per continuità, esclusiva e consistenza delle quantità e ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche e la pena commisurata al medio edittale con aggravante; ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e a una somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73, commi 4, 5 e 6
Art. 73 commi 4 e 6 applicati per detenzione e cessione di stupefacenti; comma 5 (lieve entità) valutato restrittivamente: la Cassazione conferma che la lieve entità è esclusa quando l'attività è continuativa, stabile, con gestione esclusiva della piazza e disponibilità di quantità significative
L'art. 74 (aggravante transnazionalità) è richiamato nel quadro istruttorio generale relativo al sodalizio dedito al narcotraffico con rapporti internazionali
cod. proc. pen., artt. 192 e 533
Rilevanza procedurale della tempestiva deduzione di vizi dell'imputazione: la mancata tempestiva contestazione della genericità determina preclusione e nullità relativa non opponibile tardivamente
cod. proc. pen., artt. 599-bis e 602, comma 1-bis
Norme sul giudizio abbreviato e sul concordato sulla pena citate nel testo per spiegare riforme parziali intervenute a seguito di accordi con alcuni imputati; non incide sui ricorsi in esame
Precedente: Sez. U. n. 17 del 10/12/1997 (Di Battista)
Richiamato per il principio secondo cui la genericità dell'imputazione può costituire nullità relativa soggetta a rigide preclusioni se non tempestivamente eccepita
Massime di principio
- Le intercettazioni possono, se nel loro insieme sono chiare e convergenti, costituire prova sufficiente anche in assenza di sequestri fisici; la rilevanza probatoria si valuta nel complesso e non episodio per episodio
- La causa di lieve entità ex art. 73, comma 5, DPR 309/1990 è esclusa quando l'attività è continuativa, stabile e caratterizzata da gestione esclusiva della piazza e disponibilità di quantitativi significativi; la presenza di singoli episodi con modesti quantitativi non è sufficiente a prevalere sul quadro complessivo
- Le censure sulla genericità dell'imputazione devono essere sollevate tempestivamente nel corso del procedimento altrimenti sono precluse in sede di legittimità
- Le doglianze sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche in Cassazione incontrano limiti: la Corte di legittimità non è sede per rivalutare il merito probatorio se la motivazione di merito non è illogica o priva di fondamento
- Informazioni di terzi o resoconti emersi in conversazioni (anche se divergenti rispetto a riscontri sanitari) possono essere valutati come elemento accessorio purché la decisione motivi la valutazione complessiva e spieghi eventuali discrepanze
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