Cassazione Civile, Ordinanza n. 34306/2021 del 15/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossore)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della contribuente, di un preavviso di fermo amministrativo relativo a IRAP, IRPEF e IVA per gli anni 2005 e 2006. I giudici tributari di merito avevano annullato l'atto ritenendo invalida la notifica delle cartelle prodromiche, perché eseguita mediante notificazione diretta ex art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 senza l'invio della raccomandata informativa previsto dalla L. n. 890 del 1982 nel caso di consegna al portiere. L'agente della riscossione ricorre per cassazione con un solo motivo, denunciando la falsa applicazione dell'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, dell'art. 36, comma 2-quater, d.l. n. 248 del 2007 conv. in l. n. 31 del 2008, e dell'art. 7 l. n. 890 del 1982, sostenendo che nella notificazione diretta a mezzo posta della cartella si applicano le norme del servizio postale ordinario e non quelle della legge sulle notificazioni degli atti giudiziari. La contribuente resiste e solleva anche eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di indicazione del potere rappresentativo nella procura.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilità, ritenendo sufficiente la procura apposta in calce al ricorso e richiamando il principio sull'onere di contestazione della rappresentanza processuale. Nel merito ha accolto il ricorso: ha affermato che, quando la cartella di pagamento è notificata direttamente dall'agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento ex art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, si applicano le regole del servizio postale ordinario e non la disciplina della l. n. 890 del 1982; pertanto non era necessaria la raccomandata informativa. Conseguentemente la nullità della notifica posta a base dell'annullamento del preavviso di fermo non sussisteva. Poiché quella nullità era l'unica ragione dell'accoglimento in primo grado e della conferma in appello, la Corte ha cassato la sentenza e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario della contribuente. Ha compensato le spese dei gradi di merito e posto quelle di legittimità a carico della contribuente.
Norme richiamate
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
La notificazione diretta della cartella di pagamento da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento è disciplinata dalle norme del servizio postale ordinario; non si applica la L. n. 890 del 1982.
art. 36, comma 2-quater, d.l. n. 248 del 2007
È richiamato come norma asseritamente violata nel motivo di ricorso, in relazione alla disciplina della notificazione diretta.
È richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 248 del 2007.
La Corte esclude la sua applicazione alla notificazione diretta ex art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il motivo viene proposto per falsa applicazione di legge.
art. 24 d.P.R. n. 602 del 1973
È richiamato dalla Corte costituzionale per descrivere la posizione pubblicistica dell'agente della riscossione e la legittimità della notificazione diretta.
Massime di principio
- Nella notificazione diretta della cartella di pagamento eseguita dall'agente della riscossione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 si applicano le regole del servizio postale ordinario, non la disciplina speciale della L. n. 890 del 1982 sulle notificazioni degli atti giudiziari.
- Non è necessaria, per la validità di tale notificazione diretta, l'ulteriore raccomandata informativa prevista dalla L. n. 890 del 1982 quando la consegna avvenga al portiere.
- Se l'unica ragione dell'annullamento dell'atto impugnato è l'asserita invalidità della notifica della cartella prodromica, la cassazione della decisione che abbia escluso tale invalidità consente la decisione nel merito con rigetto del ricorso introduttivo, senza ulteriori accertamenti di fatto.
- In tema di rappresentanza processuale, la parte che contesta i poteri rappresentativi del soggetto che ha conferito o ricevuto il mandato deve sollevare tempestiva eccezione e fornire la prova negativa della mancanza del potere.
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