Cassazione Penale, Sentenza n. 19852/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Conflitto circa quale giudice dell'esecuzione fosse competente a decidere un'istanza, proposta il 1/08/2023 da Carlo Lo Russo, di applicazione della continuazione relativa a otto sentenze di condanna emesse da giudici diversi. Il Tribunale di Siracusa aveva ritenuto che, poiché la questione riguardava l'esecuzione di un solo titolo e non incideva sull'esecutività degli altri, dovesse rimanere competente il giudice che aveva pronunciato quel titolo; il GIP di Napoli sosteneva invece l'applicazione dell'art. 665, comma 4, c.p.p., secondo cui, in presenza di più provvedimenti eseguibili emessi da giudici diversi, la competenza spetta al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, e quindi avrebbe dovuto essere ritenuto competente il Tribunale che aveva la condanna irrevocabile più recente rispetto alla data di presentazione dell'istanza.
La decisione
La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto e ha affermato che la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione si determina alla data di presentazione della domanda (principio della perpetuatio iurisdictionis) e che, qualora sussistano più provvedimenti eseguibili emessi da giudici diversi, la competenza spetta al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima, anche se la questione riguarda un singolo titolo esecutivo. Applicando tali criteri ha ritenuto competente il Tribunale di Siracusa (la sentenza emessa il 19/10/2017 è risultata irrevocabile prima della presentazione dell'istanza) e ha disposto la trasmissione degli atti a quel Tribunale.
Norme richiamate
Il comma 4 stabilisce il criterio speciale per i casi di pluralità di provvedimenti eseguibili: la competenza spetta al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo; la Corte interpreta la norma come criterio oggettivo e cronologico che opera anche quando la questione concerne un solo titolo esecutivo.
art. 666, comma 2 cod. proc. pen.
Riferito in relazione alla verifica di mera reiterazione delle domande: la Corte osserva che il giudice dell'esecuzione competente può comunque accedere al fascicolo e compiere i controlli necessari, anche mediante visione degli atti custoditi dal pubblico ministero.
Stabilisce che il fascicolo dell'esecuzione è promosso e curato d'ufficio dal pubblico ministero presso il giudice indicato dall'art. 665; la Corte ricorda che il pubblico ministero presso il Tribunale competente ha la disponibilità del fascicolo esecutivo.
Norma sulla risoluzione dei conflitti di competenza: la Corte ritiene ammissibile il conflitto perché la situazione di stasi processuale tra i giudici poteva essere superata solo con l'intervento della Corte di cassazione.
d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, art. 3, comma 1, lett. f
Citato in relazione all'iscrizione nel casellario giudiziale: la Corte precisa che alcune sentenze (anche se di proscioglimento) se iscrivibili o contenenti statuizioni con effetti esecutivi possono concorrere a radicare la competenza del giudice dell'esecuzione.
Richiamato in relazione alla disciplina della magistratura onoraria: la Corte osserva che l'eventuale assegnazione del procedimento a un giudice monocratico o onorario è questione organizzativa interna e non contrasta con il criterio di competenza stabilito dall'art. 665.
Massime di principio
- La competenza del giudice dell'esecuzione si determina al momento di presentazione dell'istanza (perpetuatio iurisdictionis) e non muta per effetti sopravvenuti.
- Se sono eseguibili più provvedimenti emessi da giudici diversi, la competenza funzionale spetta al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo (criterio cronologico previsto dall'art. 665, comma 4).
- Tale criterio opera anche quando la questione riguarda un unico titolo esecutivo: il giudice competente ha potere di decidere su questioni relative a qualsiasi tra le sentenze eseguibili a carico dello stesso soggetto.
- Anche provvedimenti diversi dalla condanna (p.es. proscioglimenti con effetti esecutivi o statuizioni inseribili nel casellario) possono concorrere a determinare quale sia il provvedimento "divenuto irrevocabile per ultimo" e quindi il giudice competente.
- In caso di contrasto tra giudici dell'esecuzione si può sollevare conflitto di competenza ex art. 32 c.p.p.; la Cassazione decide e può assegnare la competenza al Tribunale indicato dal criterio cronologico.
- Il giudice dell'esecuzione può acquisire e consultare il fascicolo dell'esecuzione curato dal pubblico ministero presso il Tribunale competente per verificare eventuali domande pregresse o reiterazioni (poteri di cui all'art. 666, comma 5).
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