Cassazione Penale, Sentenza n. 647/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio in grado di appello, sostenendo che tale decreto era stato notificato all'imputato ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., senza che fosse stata prima tentata la notifica al domicilio dichiarato in Collecorvino (PE), via dei Pantani n. 10, dove erano state eseguite precedenti notifiche. La difesa ha quindi prospettato la nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p., eccependo che, per tale motivo, la sentenza impugnata dovesse essere annullata senza rinvio e che il reato dovesse intendersi estinto per prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto che la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello fosse stata eseguita presso il difensore di fiducia (avv. Marco Cozza) e che, essendovi stata una prima notifica valida (decreto del 16/10/2018 notificato personalmente in residenza), le successive notifiche potevano legittimamente essere effettuate presso il difensore ai sensi dell'art. 157, comma 8‑bis, c.p.p. Anche se per errore era stato indicato l'art. 161, comma 4, la notificazione è risultata idonea a produrre conoscenza dell'atto; l'inesatto richiamo normativo non comporta nullità. Inoltre la difesa non aveva sollevato l'eccezione nei termini di legge (art. 182 c.p.p.), con conseguente decadenza. Poiché il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, la Corte non ha potuto dichiarare la prescrizione maturata successivamente alla sentenza di appello. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - art. 187, comma 1
Norma richiamata quale fattispecie di reato accertata in primo grado e confermata in appello (riferimento alla responsabilità per guida in stato di ebbrezza/violazioni al codice della strada).
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - art. 186‑bis, comma 1, lett. c)
Ulteriore norma sostanziale contestata all'imputato, richiamata nella sentenza impugnata come titolo di responsabilità.
codice di procedura penale - art. 161, comma 4
Norma sul luogo di notificazione degli atti (richiamata dall'atto notificante): il Tribunale ha osservato che, pur essendo stato indicato questo articolo nell'atto, la notificazione è comunque risultata efficace in quanto eseguita presso il difensore di fiducia; l'errore nel richiamo normativo non produce di per sé nullità quando la conoscenza dell'atto è assicurata.
codice di procedura penale - art. 157, comma 8‑bis
Il Supremo Collegio ha interpretato questa disposizione come disciplina delle notificazioni successive alla prima per l'intero processo (non per ciascun grado), consentendo quindi le notifiche al difensore di fiducia quando sia già stata eseguita una prima notifica valida.
codice di procedura penale - art. 179
Norma che soggiace alla nozione di nullità assoluta: la Corte ricorda che la nullità assoluta per mancata notifica è configurabile solo se la notificazione è omessa o, pur eseguita in forma diversa da quella prescritta, sia concretamente inidonea a determinare la conoscenza dell'atto; nel caso in esame non ricorrono tali condizioni.
codice di procedura penale - art. 182
Termini decadenziali per dedurre nullità di regime intermedio: la Corte ha osservato che la difesa non ha sollevato l'eccezione entro i termini di cui all'art. 182, con conseguente decadenza dalla possibilità di dedurre la nullità.
codice di procedura penale - art. 581, comma 1‑quater
Richiamato in relazione all'elezione di domicilio dell'imputato: nella relata difensiva l'imputato aveva eletto domicilio e questo era stato considerato nel quadro delle notifiche e del domicilio processuale.
codice di procedura penale - art. 129
Norma sulle cause di non punibilità: la Corte ricorda che, essendo il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, non è possibile per la Corte di Cassazione rilevare e dichiarare d'ufficio cause di non punibilità sorte dopo la sentenza impugnata.
codice di procedura penale - art. 616
Norma che autorizza l'assegnazione di somme alla Cassa delle Ammende in caso di condanna per spese: la Corte ha disposto il pagamento di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende considerando la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La prima notificazione valida nel processo consente che le notifiche successive siano effettuate al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8‑bis; non è necessario ripetere una prima notifica per ogni grado di giudizio.
- L'erroneo richiamo a una norma procedurale diversa non determina automaticamente la nullità dell'atto se la notificazione è stata in concreto idonea a garantire la conoscenza dell'atto da parte del destinatario.
- La nullità assoluta ex art. 179 c.p.p. sussiste solo quando la notificazione è omessa o è concretamente inidonea a far conoscere l'atto; le nullità di regime intermedio devono essere dedotte nei termini decadenziali dell'art. 182 c.p.p., altrimenti si perde il relativo vizio.
- Se la parte non eccepisce tempestivamente la regolarità delle notifiche, decade dal potere di sollevare la nullità, anche se la notifica fosse formalmente irregolare.
- La manifesta infondatezza del ricorso per cassazione comporta inammissibilità e preclude alla Corte la possibilità di dichiarare cause di non punibilità sopravvenute (es. prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata).
- In caso di inammissibilità per manifesta colpa o determinazione colposa della causa di inammissibilità, il ricorrente può essere condannato al pagamento di somme in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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