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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28541/2023 del 03/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Rosati era stato condannato per il reato di truffa contrattuale per aver fatto pagare all'acquirente undicimila euro per un'autovettura mai consegnata; in appello la condanna era stata confermata. Con ricorso per cassazione il difensore ha dedotto: mancanza di artifici e raggiri (si tratterebbe di mero inadempimento contrattuale, riconducibile alla società Lineauto s.r.l.), considerazione errata delle prove e mancata valutazione della risoluzione del contratto; le somme sarebbero state incassate dalla società e non dall'imputato; mancato elemento soggettivo (assenza di dolo, difficoltà economiche sopravvenute); estinzione del reato per prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo principale mirasse a una rivalutazione della prova, materia non consentita in cassazione, e che la valutazione della Corte d'appello fosse logicamente motivata: le prove indicavano che Rosati aveva indotto l'acquirente a versare la somma rappresentando la disponibilità del veicolo, poi rinviandone la consegna e restituendo solo 110 euro, comportamento che eccede il mero inadempimento e assume carattere fraudolento. È stata inoltre respinta la doglianza relativa al fatto che il profitto sarebbe andato alla società (la truffa può produrre profitto anche "ad altri"). La questione del dolo sollevata per la prima volta in Cassazione è stata ritenuta inammissibile per essere nuova. Quanto alla prescrizione, il termine è spirato dopo la sentenza impugnata e l'inammissibilità del ricorso impedisce la declaratoria di estinzione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen. (truffa)

    La norma è stata interpretata come applicabile: è richiesta la condotta con artifici o raggiri che induce la vittima a compiere un atto patrimoniale; la Corte ha ritenuto che il comportamento di rinvii sistematici e la restituzione minima della somma dimostrassero l'elemento fraudolento, non un mero inadempimento

  • art. 23, comma 8, dl. n. 137/2020

    Il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto ai sensi della disposizione citata, richiamata nella fase introduttiva del giudizio

  • artt. 606, comma terzo e 609, comma secondo, cod. proc. pen.

    Queste norme sono state richiamate per il principio di ammissibilità: in cassazione non possono essere dedotte questioni non sollevate in appello (salvo eccezioni). Pertanto l'eccezione di mancanza di dolo proposta per la prima volta in cassazione è inammissibile

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese processuali e responsabilità verso la Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale implicazione condannando il ricorrente al pagamento di euro 3.000

Massime di principio

  • Per distinguere truffa da mero inadempimento contrattuale è necessario valutare la presenza di artifici o raggiri e l'induzione in errore della vittima: rinvii sistematici, dichiarazioni false sulla disponibilità del bene e restituzioni simboliche possono far ritenere il dolo fraudolento
  • In Cassazione non è consentita la rivalutazione della prova; i motivi che si risolvono in una diversa valutazione della capacità probatoria dei fatti sono inammissibili
  • Questioni e deduzioni nuove non sollevate nel grado d'appello sono in linea di principio inammissibili in Cassazione, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio o impossibili da proporre anteriormente
  • La truffa può produrre un profitto anche per terzi o per una società: non è necessario che l'agente abbia personalmente beneficiato del profitto
  • Se il termine di prescrizione matura dopo la sentenza impugnata, la dichiarazione di prescrizione può essere esclusa se il ricorso è inammissibile e dunque il rapporto processuale non si apre nel giudizio di cassazione
  • L'inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende), quindi è importante valutare attentamente l'ammissibilità prima di proporre ricorso

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