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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30449/2024 del 24/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

UNICREDIT FACTORING chiedeva l'ammissione al passivo dei crediti chirografari derivanti da contratti di factoring del 2002 relativi a somme non pagate dall'A.S.P. Palermo; i crediti erano stati considerati inesistenti in giudizio civile e la cedente aveva garantito l'esistenza dei crediti (beneficio pro soluto e obbligo di restituzione in caso di decadenza). Il Tribunale di Palermo aveva dichiarato inammissibile la domanda per tardività (oltre il termine di 180 giorni dalla confisca o dalla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale) e aveva ritenuto che il credito fosse sorto solo all'esito dell'accertamento giudiziale successivo al sequestro; inoltre aveva escluso la rimessione in termini e avuto riguardo alla litispendenza del giudizio civile.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha affermato che il momento genetico del credito va individuato nella fonte negoziale (il contratto di factoring del 2002) e non nel momento in cui il credito diventa azionabile o è accertato giudizialmente; l'obbligazione di garanzia del cedente prevista dall'art. 1266 c.c. è parte integrante dell'effetto traslativo e nasce con il contratto. Ha altresì ritenuto applicabile la conservazione degli effetti della domanda originaria proposta davanti a giudice poi dichiaratosi incompetente (translatio iudicii), quale garanzia del diritto di azione e della ragionevole durata del processo; la litispendenza non poteva essere invocata come ostacolo perché i giudizi erano stati promossi dinanzi a sezioni del medesimo tribunale e non dinanzi a giudici appartenenti a uffici diversi. Per queste ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Palermo, sezione per le misure di prevenzione, per nuovo esame dell'istanza di ammissione al passivo.

Norme richiamate

  • Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (commi rilevanti)

    art. 1, commi 198-200 e 199

    La Corte interpreta i commi in collegamento con l'art. 52 d.lgs. 159/2011 ritenendo che il requisito dell'anteriorità del credito va valutato con riferimento alla fonte negoziale del credito e non al momento dell'accertamento giudiziale della sua esigibilità

  • Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia)

    La nozione di "anteriorità del credito" prevista dall'art. 52 deve essere intesa come nascita del diritto di credito antecedente al sequestro, individuata nella fonte dell'obbligazione (es. contratto), senza che rilevi l'accertamento giudiziale successivo

  • Codice civile

    L'art. 1266 configura la garanzia del cedente come obbligazione accessoria derivante dalla cessione: la garanzia sorge con la cessione stessa e non solo quando viene giudizialmente accertata l'inesistenza del credito

  • Codice di procedura civile

    La norma sulla litispendenza non impedisce la conservazione degli effetti della domanda originaria quando le azioni sono state proposte dinanzi a sezioni diverse del medesimo tribunale; cioè la litispendenza tra sezioni interne dello stesso tribunale non opera come tra uffici giudiziari diversi

  • Legge 18 giugno 2009, n. 69

    Riferita come norma che disciplina la translatio iudicii e la conservazione degli effetti della domanda proposta davanti a giudice incompetente, a sostegno della tesi della conservazione degli effetti processuali

  • Costituzione della Repubblica italiana

    Richiamati in tema di diritto di azione, parità di trattamento e giusto processo: l'interpretazione delle norme ordinarie deve rispettare tali principi e garantire la tutela giurisdizionale

  • Direttiva (UE) 2014/42

    Richiamata in rapporto alle garanzie procedurali e al bilanciamento fra misure ablative e diritti dei terzi, a supporto della tutela dei creditori

  • Giurisprudenza costituzionale

    Corte Cost. n. 26/2019; n. 77/2007

    Usata come riferimento per l'interpretazione dell'anteriorità dei crediti e per il principio della conservazione degli effetti della domanda proposta davanti a giudice poi dichiaratosi incompetente

Massime di principio

  • Il momento "genetico" del credito si individua nella fonte dell'obbligazione (es. contratto) e non nel momento in cui il credito diventa esigibile o viene accertato giudizialmente
  • L'obbligazione di garanzia del cedente prevista dall'art. 1266 c.c. sorge con la cessione e può costituire credito anteriore rispetto al sequestro ai fini dell'ammissione al passivo
  • La proposizione di una domanda dinanzi a un giudice poi dichiaratosi incompetente conserva, in molte situazioni, gli effetti processuali e sostanziali (principio della translatio iudicii), utile a preservare i termini decadenziali per l'ammissione al passivo
  • La litispendenza tra sezioni diverse del medesimo tribunale non opera come tra uffici giudiziari distinti e quindi non può automaticamente impedire la procedibilità di una domanda davanti alla sezione competente
  • Nelle controversie relative all'ammissione al passivo in procedimenti di prevenzione va valutata la tutela del terzo creditore di buona fede, evitando interpretazioni che farebbero dipendere l'anteriorità del credito da accertamenti giudiziali successivi e imprevedibili

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