Cassazione Civile, Ordinanza n. 15426/2024 del 03/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (attori)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di rilascio proposta dalla società originaria proprietaria di un terreno sito in Marcianise, poi coltivata da tre soggetti che avevano ottenuto una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. e si erano costituiti nella medesima posizione processuale dell’originaria attrice. Essi chiedevano la condanna di più società e di altri chiamati a rilasciare le porzioni del terreno da ciascuno occupate e al risarcimento del danno. In primo grado il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, ma in appello la Corte territoriale aveva riformato integralmente, rigettando la domanda. I ricorrenti hanno proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza e violazione delle norme sulle impugnazioni e sul giudicato, perché l’appello incidentale di una società convenuta sarebbe stato tardivo, poiché la notificazione della sentenza di primo grado eseguita presso uno dei difensori nominati era idonea a far decorrere il termine breve; 2) violazione del giudicato interno, perché la Corte d’appello avrebbe rimesso in discussione l’accertamento del Tribunale sulla piena proprietà del bene in capo agli attori; 3) violazione delle norme sull’interpretazione del contratto e sulla vendita a corpo, per avere la Corte d’appello male interpretato l’atto di compravendita del 1997 da cui derivava il titolo degli attori; 4) violazione delle norme sull’azione di rivendicazione e sull’onere della prova, sostenendo che, essendo i titoli delle parti derivati dallo stesso dante causa, sarebbe stato attenuato il rigoroso onere probatorio gravante sull’attore ex art. 948 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ha dichiarato assorbito il secondo e ha rigettato il terzo e il quarto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello incidentale della società resistente Reale S.r.l. nella parte eccedente i capi investiti dall’appello principale, con conseguente passaggio in giudicato, nei confronti di tale società, delle statuizioni di primo grado. Ha inoltre regolato le spese ponendole a carico della società soccombente nel rapporto con i ricorrenti, e ha condannato i ricorrenti alle spese nei confronti dell’altra società resistente, risultata vittoriosa in cassazione. La nuova costituzione del difensore di una delle resistenti è stata dichiarata inammissibile perché il giudizio era anteriore al 2009 e mancava la procura speciale notarile richiesta ratione temporis.
Norme richiamate
richiamato come base della precedente sentenza costitutiva ottenuta dagli odierni ricorrenti, che li aveva posti nella posizione sostanziale dell’originaria attrice
la notificazione della sentenza di primo grado ad uno solo dei procuratori costituiti è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione
evocato in relazione al giudicato interno e all’effetto preclusivo delle statuizioni non impugnate
richiamato per distinguere l’appello incidentale e i suoi limiti temporali e oggettivi
evocato in tema di giudicato sostanziale delle statuizioni non più impugnabili
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
indicato come parametro dei motivi di nullità processuale dedotti
richiamati ai fini dell’interpretazione della vendita a corpo e della rilevanza dello scostamento di misura del bene
richiamato per l’interpretazione del contratto di compravendita secondo la comune intenzione delle parti
evocato in tema di rivendicazione e di onere probatorio gravante sull’attore
richiamato in relazione al riparto dell’onere della prova nell’azione di rivendicazione
richiamati per censurare la decisione sotto il profilo della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e della deduzione delle difese
art. 384, secondo comma, c.p.c.
utilizzato per la decisione nel merito dopo la cassazione, senza rinvio
richiamato nel principio sulla sufficienza della comunicazione/notifica ad uno solo dei procuratori costituiti
Massime di principio
- Quando una parte ha nominato più difensori, la notificazione della sentenza o dell’atto di impugnazione a uno solo dei procuratori costituiti è sufficiente a far decorrere il termine breve e a produrre gli effetti processuali verso la parte, restando l’eventuale obbligo di informazione interno tra i difensori.
- L’impugnazione incidentale proposta da un soccombente è tempestiva solo nei limiti dei capi della sentenza investiti dall’impugnazione principale; se estende le censure a capi autonomi non coperti dal gravame principale, deve rispettare autonomamente il termine breve ex art. 325 c.p.c.
- Nel processo di impugnazione, la prima impugnazione radica il giudizio e le successive devono confluire nel medesimo procedimento per assicurare unità e decisione simultanea; l’incidentale autonoma è ammissibile solo se proposta entro il termine ordinario decorrente dalla notificazione della sentenza.
- Nella vendita immobiliare a corpo, l’indicazione della misura del bene non è irrilevante in assoluto: occorre verificare la reale volontà delle parti e, se sussiste uno scostamento quantitativo rilevante, può operare la disciplina legale dello scostamento di misura, salvo patto contrario.
- Nell’azione di rivendicazione, il rigoroso onere probatorio a carico dell’attore non viene automaticamente attenuato per il solo fatto che i titoli delle parti derivino dallo stesso dante causa; la soluzione dipende dalla concreta struttura dei titoli e delle allegazioni.
- Se il giudice di merito omette di considerare la tempestività o tardività di un’impugnazione incidentale rispetto ai capi autonomamente devoluti, la statuizione sul punto può essere cassata e la Corte di cassazione, quando non servano ulteriori accertamenti, può decidere nel merito dichiarando l’inammissibilità del gravame tardivo.
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