Cassazione Civile, Ordinanza n. 21187/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Un avvocato, difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio penale, aveva proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione dei propri compensi professionali. La Corte d'appello di Bologna aveva accolto l'opposizione, aumentando l'importo dei compensi liquidati, ma non aveva provveduto sulle spese del giudizio di opposizione. Con il ricorso per cassazione il difensore ha censurato tale omissione deducendo: 1) violazione delle norme sul riparto delle spese processuali nel giudizio civile; 2) difetto di motivazione, ove la mancata statuizione sulle spese fosse intesa come implicita compensazione disposta fuori dai casi consentiti; 3) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, assorbendo gli altri. Ha affermato che il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, quando propone opposizione ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale; pertanto, il diritto alla liquidazione degli onorari e l'obbligo di rifusione delle spese del relativo giudizio sono regolati dagli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di responsabilità delle parti per le spese. Ha inoltre richiamato il principio per cui il solo mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero non integra, di per sé, giusto motivo per compensare le spese. Di conseguenza, l'ordinanza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, che dovrà riesaminare la questione delle spese e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 84 d.P.R. n. 115 del 2002
è richiamato, insieme all'art. 170, per fondare la legittimazione autonoma del difensore ad agire in opposizione al decreto di pagamento dei compensi
art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002
disciplina l'opposizione al decreto di pagamento dei compensi e, nel caso, attribuisce al difensore una legittimazione propria
regola, anche nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione, la condanna della parte soccombente alle spese
consente la compensazione delle spese solo nei casi previsti dalla legge; la mancata difesa del Ministero non basta da sola a giustificare la compensazione
Massime di principio
- Il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che proponga opposizione al decreto di liquidazione dei compensi agisce con autonoma legittimazione per la tutela di un diritto soggettivo patrimoniale proprio.
- Nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento dei compensi professionali trovano applicazione le regole generali sulla soccombenza e sulla compensazione delle spese dettate dagli artt. 91 e 92 c.p.c.
- La mancata costituzione o la mancata attività difensiva dell'amministrazione intimata non integra, di per sé sola, un valido giusto motivo per derogare al principio di soccombenza mediante compensazione delle spese.
- L'omessa pronuncia sulle spese nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione integra vizio denunciabile in cassazione quando incide sul regime legale della soccombenza.
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