Cassazione Civile, Ordinanza n. 20491/2022 del 24/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società in liquidazione, pronunciata dal Tribunale su istanza di alcuni creditori lavoratori subordinati e confermata dalla Corte d'appello sul reclamo ex art. 18 l. fall. La società ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi. Con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 6 l. fall., sostenendo che il giudice non avrebbe accertato la titolarità dei crediti in capo agli istanti, che reputava non provata o comunque non verificata secondo i canoni della non contestazione o della qualità esecutiva. Con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 5 l. fall., assumendo che la situazione economica non integrasse insolvenza, ma una difficoltà finanziaria superabile, e che non bastassero i singoli inadempimenti. Con il terzo ha denunciato la violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, e 118 disp. att. c.p.c., lamentando una motivazione meramente per relationem della sentenza d'appello e l'omesso esame di un asserito vizio di notifica ex art. 140 c.p.c. nella sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, pur formalmente prospettando la violazione dell'art. 6 l. fall., si risolveva in una critica di merito alla valutazione dell'insolvenza e perché, in ogni caso, il giudice di merito aveva compiuto un'autonoma delibazione incidentale sulla sussistenza dei crediti azionati dai lavoratori, alla luce di titoli monitori non opposti e tentativi esecutivi infruttuosi. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, osservando che la Corte d'appello aveva correttamente desunto lo stato di insolvenza da plurimi indici fattuali: cessazione dell'attività, mancato deposito dei bilanci, indebitamento ipotecario, inattendibilità della prospettiva liquidatoria, incompletezza contabile e risultanze dello stato passivo. Ha poi escluso la fondatezza del terzo motivo, ritenendo che la motivazione per relationem superasse il minimo costituzionale e rispondesse alle censure dell'appello; ha inoltre rilevato la radicale carenza di specificità della deduzione relativa al preteso vizio di notifica. La società ricorrente è stata condannata alle spese e dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento
la sentenza di fallimento è stata sottoposta al reclamo fallimentare, deciso con conferma della pronuncia di primo grado
l'istanza di fallimento presuppone la verifica, in via incidentale e sommaria, della sussistenza del credito posto a fondamento della legittimazione del creditore istante
per la società in liquidazione, l'insolvenza va valutata sulla base della capacità dell'attivo di soddisfare integralmente i creditori sociali
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la censura per violazione di legge deve indicare la norma violata, il suo contenuto precettivo e il contrasto con la sentenza impugnata
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato quale parametro del vizio di motivazione apparente
richiamato in relazione alla sufficienza della motivazione della sentenza
richiamato dalla ricorrente quale preteso vizio di notifica della sentenza di primo grado
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
dà luogo, in caso di inammissibilità del ricorso, ai presupposti per il raddoppio del contributo unificato
richiamata per la disciplina del raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Ai fini della legittimazione del creditore che chiede il fallimento, il tribunale deve compiere una delibazione incidentale e sommaria sulla sussistenza del credito azionato, senza che sia necessario un accertamento pieno equivalente a quello del giudizio di cognizione ordinario.
- Nel ricorso per cassazione dedotto per violazione di legge, la censura deve individuare con precisione la norma violata, illustrarne il contenuto precettivo e confrontarlo con la regula iuris adottata nella sentenza impugnata; altrimenti il motivo è inammissibile.
- La doglianza che, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge, mira in realtà a ottenere una rivalutazione del merito o dell'apprezzamento delle prove è inammissibile in cassazione.
- Per una società in liquidazione, l'insolvenza va accertata avendo riguardo non alla continuità aziendale o alla capacità di produrre liquidità, ma alla possibilità che l'attivo consenta l'integrale soddisfacimento dei creditori sociali.
- Ai fini dell'insolvenza possono rilevare, in modo concorrente, plurimi indici fattuali quali cessazione dell'attività, incompletezza contabile, mancato deposito dei bilanci, debiti gravosi, aleatorietà della liquidazione dell'attivo e infruttuosità delle azioni esecutive.
- La motivazione per relationem della sentenza d'appello è valida se richiama in modo esplicito la decisione di primo grado, fa proprie le argomentazioni di diritto e offre risposta, anche sintetica, alle censure dell'appello.
- La censura relativa a un vizio processuale deve essere autosufficiente e contenere un adeguato riepilogo dei fatti processuali rilevanti; in mancanza, è inammissibile.
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