Cassazione Penale, Sentenza n. 5469/2022 del 16/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del 25/05/2021 del Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria che aveva concesso l'affidamento in prova al servizio sociale per la residua pena di 2 mesi e 11 giorni di reclusione, ma aveva rigettato la richiesta di eseguire la misura in Polonia (paese in cui il ricorrente risiede e lavora) ritenendo la pena residua inferiore alla soglia minima prevista dall'art. 6 del d.lgs. 15/2/2016, n. 38 per l'esecuzione della misura in uno Stato UE; il Tribunale ha inoltre subordinato l'efficacia della misura al rientro del condannato in Italia entro un anno dalla notifica. Il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme penali e costituzionali (artt. 47 Ord. pen., 1, 3, 4 comma 1, 23 Cost.) e vizio di motivazione, sostenendo tra l'altro di aver costituito nucleo familiare stabile in Polonia e di avere un posto di lavoro a tempo indeterminato, per cui l'esecuzione della misura nel paese di residenza sarebbe compatibile e più efficace per la rieducazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Nel convincimento del giudice la disciplina di attuazione della decisione quadro UE introdotta dal d.lgs. 15/2/2016, n. 38 rende possibile l'esecuzione dell'affidamento in prova in altro Stato membro solo nei limiti e con le condizioni ivi previste; in particolare l'art. 6 del d.lgs. n. 38/2016 esclude la possibilità di eseguire all'estero misure alternative per pene così brevi come quella residua del ricorrente. Si è ritenuto che si tratti di una scelta di politica criminale di competenza del legislatore che il giudice non può superare. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47
Disciplina dell'affidamento in prova al servizio sociale come misura alternativa alla detenzione; la Corte lo considera il riferimento normativo per la concessione dell'affidamento in prova.
decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38, art. 6
Prevede limiti all'esecuzione all'estero di determinate misure alternative per garantire il reciproco riconoscimento tra Stati UE; applicato dal giudice per escludere l'esecuzione in Polonia di una pena residua inferiore alla soglia minima fissata.
decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38, art. 2 lett. e) e art. 4
Attribuisce alla nozione di 'sanzione sostitutiva' ambiti e contenuti compatibili con l'affidamento in prova, giustificando l'assimilazione della misura alternativa alla categoria regolata dal d.lgs. n. 38/2016.
codice di procedura penale, art. 616
Norma che consente la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per liquidare le spese a carico del ricorrente.
Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 1, 3, 4 comma 1, 23
Articoli invocati dal ricorrente (eguaglianza, diritti fondamentali e lavoro) ma nei fatti non ritenuti idonei a superare la specifica disciplina legislativa che limita l'esecuzione all'estero per pene molto brevi.
Massime di principio
- L'affidamento in prova al servizio sociale è una misura alternativa assimilabile, ai fini pratici, a una sanzione sostitutiva regolata dal d.lgs. n. 38/2016 quando si valuta la possibilità di eseguirla in un altro Stato membro dell'UE.
- Il d.lgs. 15/2/2016, n. 38 può imporre limiti temporali o di entità della pena che impediscono l'esecuzione all'estero di misure alternative: pene molto brevi possono essere escluse dall'esecuzione in altro Stato per scelta legislativa, e tale scelta è vincolante per il giudice.
- La circostanza che il condannato abbia rapporti familiari o di lavoro stabili in altro Stato non è sufficiente, di per sé, a prevalere sulla disciplina imperativa che pone soglie o condizioni per l'esecuzione transfrontaliera delle misure alternative.
- Se si intende chiedere l'esecuzione di una misura alternativa in un altro Stato UE, prima di proporre ricorso è necessario verificare la compatibilità con i requisiti quantitativi e procedurali imposti dal d.lgs. n. 38/2016 e dalle condizioni di reciproco riconoscimento.
- Il giudice può subordinare l'efficacia del beneficio all'adempimento di condizioni (es. rientro in Italia entro un termine): tale modulazione è praticabile quando serve a garantire l'effettiva esecuzione della misura nel rispetto delle norme nazionali ed europee.
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