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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5469/2022 del 16/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del 25/05/2021 del Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria che aveva concesso l'affidamento in prova al servizio sociale per la residua pena di 2 mesi e 11 giorni di reclusione, ma aveva rigettato la richiesta di eseguire la misura in Polonia (paese in cui il ricorrente risiede e lavora) ritenendo la pena residua inferiore alla soglia minima prevista dall'art. 6 del d.lgs. 15/2/2016, n. 38 per l'esecuzione della misura in uno Stato UE; il Tribunale ha inoltre subordinato l'efficacia della misura al rientro del condannato in Italia entro un anno dalla notifica. Il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme penali e costituzionali (artt. 47 Ord. pen., 1, 3, 4 comma 1, 23 Cost.) e vizio di motivazione, sostenendo tra l'altro di aver costituito nucleo familiare stabile in Polonia e di avere un posto di lavoro a tempo indeterminato, per cui l'esecuzione della misura nel paese di residenza sarebbe compatibile e più efficace per la rieducazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Nel convincimento del giudice la disciplina di attuazione della decisione quadro UE introdotta dal d.lgs. 15/2/2016, n. 38 rende possibile l'esecuzione dell'affidamento in prova in altro Stato membro solo nei limiti e con le condizioni ivi previste; in particolare l'art. 6 del d.lgs. n. 38/2016 esclude la possibilità di eseguire all'estero misure alternative per pene così brevi come quella residua del ricorrente. Si è ritenuto che si tratti di una scelta di politica criminale di competenza del legislatore che il giudice non può superare. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47

    Disciplina dell'affidamento in prova al servizio sociale come misura alternativa alla detenzione; la Corte lo considera il riferimento normativo per la concessione dell'affidamento in prova.

  • decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38, art. 6

    Prevede limiti all'esecuzione all'estero di determinate misure alternative per garantire il reciproco riconoscimento tra Stati UE; applicato dal giudice per escludere l'esecuzione in Polonia di una pena residua inferiore alla soglia minima fissata.

  • decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38, art. 2 lett. e) e art. 4

    Attribuisce alla nozione di 'sanzione sostitutiva' ambiti e contenuti compatibili con l'affidamento in prova, giustificando l'assimilazione della misura alternativa alla categoria regolata dal d.lgs. n. 38/2016.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma che consente la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per liquidare le spese a carico del ricorrente.

  • Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 1, 3, 4 comma 1, 23

    Articoli invocati dal ricorrente (eguaglianza, diritti fondamentali e lavoro) ma nei fatti non ritenuti idonei a superare la specifica disciplina legislativa che limita l'esecuzione all'estero per pene molto brevi.

Massime di principio

  • L'affidamento in prova al servizio sociale è una misura alternativa assimilabile, ai fini pratici, a una sanzione sostitutiva regolata dal d.lgs. n. 38/2016 quando si valuta la possibilità di eseguirla in un altro Stato membro dell'UE.
  • Il d.lgs. 15/2/2016, n. 38 può imporre limiti temporali o di entità della pena che impediscono l'esecuzione all'estero di misure alternative: pene molto brevi possono essere escluse dall'esecuzione in altro Stato per scelta legislativa, e tale scelta è vincolante per il giudice.
  • La circostanza che il condannato abbia rapporti familiari o di lavoro stabili in altro Stato non è sufficiente, di per sé, a prevalere sulla disciplina imperativa che pone soglie o condizioni per l'esecuzione transfrontaliera delle misure alternative.
  • Se si intende chiedere l'esecuzione di una misura alternativa in un altro Stato UE, prima di proporre ricorso è necessario verificare la compatibilità con i requisiti quantitativi e procedurali imposti dal d.lgs. n. 38/2016 e dalle condizioni di reciproco riconoscimento.
  • Il giudice può subordinare l'efficacia del beneficio all'adempimento di condizioni (es. rientro in Italia entro un termine): tale modulazione è praticabile quando serve a garantire l'effettiva esecuzione della misura nel rispetto delle norme nazionali ed europee.

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