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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42465/2023 del 18/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per coltivazione di sostanze stupefacenti (art. 73 e 80 DPR 309/90) relativa a una piantagione di 3.423 piante di cannabis indica con aggravante della "ingente quantità". Contestava: (1) l'interpretazione probatoria delle intercettazioni (in particolare riferimenti a "meloni e granturco") ritenute criptiche e insufficienti a provarne la responsabilità; (2) la valutazione dell'aggravante ex art. 80 DPR 309/90, sostenendo che il perito aveva esaminato solo 8 piante mentre la polizia scientifica ne aveva analizzate 47 ottenendo un quantitativo di principio attivo molto inferiore; (3) il trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle attenuanti generiche nonostante un unico precedente remoto e non specifico.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso: ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale esaustiva e priva di vizi. Sull'interpretazione delle intercettazioni la Corte ha condiviso la valutazione che il linguaggio codificato (es. riferimenti al "granturco") era chiaramente riferibile alla cannabis, anche per il prezzo indicato e per conversazioni in carcere che descrivevano il comportamento del ricorrente al momento dell'intervento di polizia (nascosti). Quanto all'aggravante di ingente quantità, la Corte ha ritenuto legittimo l'approccio prognostico basato sul campione analizzato dal consulente (8 piante) ed ha avallato l'uso di valori prudenziali e dell'ulteriore elemento dell'organizzazione e dell'estensione della piantagione per confermare il superamento della soglia. La discrezionalità del giudice nella quantificazione della pena è stata considerata correttamente esercitata; la Corte ha confermato la pena complessiva di 4 anni di reclusione e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    Norma sostanziale che punisce le attività connesse agli stupefacenti; la Corte ha ritenuto integrato il reato di coltivazione non autorizzata di piante il cui prodotto è sostanza stupefacente.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80, comma 2

    Aggravante per "ingente quantità". La Corte ha interpretato l'art. 80 in senso prognostico: è ammessa la valutazione prospettica della quantità ricavabile dalla piantagione al termine del ciclo produttivo, con impiego di criteri prudenziali e valori minimi ricavabili da accertamenti tecnici rappresentativi.

  • Codice penale, art. 133

    Criteri per la determinazione della pena. La Corte ha ricordato che la quantificazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito purché siano richiamati i criteri dell'art. 133 cod. pen.; motivazione sintetica è ammessa se la pena non è significativamente superiore alla media edittale.

Massime di principio

  • In casi di coltivazione di piante da cui sia estraibile sostanza stupefacente, il giudice può formulare una valutazione prognostica della quantità ricavabile dal ciclo produttivo e basarsi su un campionamento rappresentativo; l'estrapolazione prudenziale dei risultati è ammessa.
  • Analisi di laboratorio divergenti possono essere disattese se la loro rappresentatività è dubbia (es. prelievi da piante in stato vegetativo o campioni non omogenei); la Corte valuta la tecnica di campionamento e la pertinenza ai fini della stima complessiva.
  • Elementi contestuali (intercettazioni, linguaggio codificato se contestualizzato, comportamento al momento dell'intervento, organizzazione del fondo/impianti irrigui, rapporti con proprietari e coimputati) possono concorrere a fornire riscontri individualizzanti sulla partecipazione e responsabilità.
  • La mancata concessione delle attenuanti generiche e la determinazione della pena sono sindacabili in Cassazione solo se la motivazione è illogica o mancante; una motivazione sintetica è sufficiente salvo che la pena non sia molto superiore alla misura media prevista.
  • Per contestare con successo l'aggravante quantitativa occorre non solo mostrare differenze numeriche tra perizie, ma anche dimostrare l'irrilevanza o la non rappresentatività degli ulteriori elementi (estensione della piantagione, organizzazione, potenzialità produttiva) considerati dal giudice.

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