Cassazione Penale, Sentenza n. 4009/2022 del 04/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Carchidi era stato condannato dal Tribunale di Cosenza per il reato previsto dall'art. 650 cod. pen., avendo, durante l'udienza del 27/02/2017, deriso l'avvocato Manna, disatteso l'ordine del giudice di allontanarsi dall'aula e, dopo essere uscito, essere rientrato nonostante il divieto. In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: (1) omissione dell'assunzione di una prova decisiva ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., cioè la mancata escussione del dott. Enrico Di Dedda (autore della relazione e persona che avrebbe impartito l'ordine) la cui deposizione sarebbe stata decisiva nonostante avesse dichiarato di non ricordare i fatti; (2) vizio di motivazione e mancata identificazione del ricorrente sulla base della registrazione visiva dell'aula, dalla quale non emergerebbe con certezza che Carchidi fosse rientrato dopo essere uscito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi manifestamente infondati. Sul primo motivo, ha ritenuto che le dichiarazioni concordi dei testi oculari (Danilo Sidoti, Marcello Manna e Dario Palamara) fornivano un compendio probatorio univoco che rendeva non decisiva la deposizione del dott. Di Dedda; pertanto l'integrazione probatoria richiesta ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. non era necessaria. Sul secondo motivo, la Corte ha rilevato che la registrazione visiva aveva rilievo neutrale e non poteva prevalere sulle testimonianze concordanti che confermavano l'inottemperanza dell'imputato all'ordine di non rientrare. Conseguentemente la sentenza di merito è stata confermata nella sostanza; il ricorrente è stato dichiarato inammissibile e condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (la pena di ammenda statuida in primo grado era di euro 206,00).
Norme richiamate
Norma penale contestata: sanziona l'inosservanza degli ordini impartiti dall'autorità giudiziaria in udienza; nella sentenza è stata applicata per la condotta di allontanarsi e rientrare in aula nonostante l'ordine di non farvi rientro.
Regola sull'integrazione probatoria nel giudizio di primo grado: il giudice può ammettere nuovi mezzi di prova solo se lo stato degli atti è incerto e l'incombente richiesto risulta decisivo per eliminare l'incertezza. La Corte ha ritenuto che, avendo i testi oculari fornito un quadro univoco, la deposizione invocata non era decisiva.
Consente alla Corte di pronunciare, in caso di ricorso inammissibile o infondato, l'obbligo di versare una somma alla cassa delle ammende; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000,00.
Massime di principio
- La richiesta di integrazione probatoria ex art. 507 cod. proc. pen. può essere accolta solo se i dati probatori già acquisiti sono incerti e l'atto richiesto è potenzialmente decisivo; se esiste un compendio testimoniale concorde la richiesta sarà spesso rigettata.
- Una registrazione video che abbia rilievo "neutrale" non è idonea, da sola, a sovvertire dichiarazioni testimoniali concordanti che compongono un quadro probatorio univoco.
- In tema di valutazione della prova, il giudice può fondare il suo convincimento sul criterio di verosimiglianza e sulle massime di esperienza quando con esse si esclude plausibilmente ogni spiegazione alternativa; in presenza di alternative ragionevoli occorre invece cautela e, se necessario, ulteriori accertamenti.
- Se il ricorso in cassazione è manifestamente infondato la Corte può dichiararlo inammissibile e condannare il ricorrente alle spese e a una somma alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
- Quando la persona che avrebbe materialmente impartito un ordine dichiara di non ricordare i fatti, la sua deposizione non è automaticamente decisiva: il suo valore probatorio va valutato nel contesto complessivo delle altre prove raccolte.
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