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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05864/2026 del 12/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato e non sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Ha inoltre dichiarato l'inammissibilità senza formalità ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 7 ottobre 2024. Il ricorso è stato redatto e sottoscritto personalmente dall'imputato, senza la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte ha rilevato che, ai sensi dell'art. 613 c.p.p., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, l'atto di ricorso per cassazione, così come memorie e motivi nuovi, devono essere sottoscritti a pena di inammissibilità da un difensore abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione. È stata quindi ritenuta irrilevante l'eventuale autenticazione della firma da parte di un legale, perché essa attesta solo la genuinità della sottoscrizione e la riferibilità dell'atto alla parte privata. Non risultano dal testo i reati oggetto del giudizio di merito.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    come riformulato dalla legge n. 103 del 2017

    il ricorso per cassazione, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale dell'imputato non è sufficiente.

  • art. 39 disp. att. c.p.p.

    l'autenticazione della sottoscrizione da parte del legale attesta soltanto la genuinità della firma e la riconducibilità dell'atto alla parte privata, ma non supplisce al difetto di sottoscrizione del difensore cassazionista.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità del ricorso nei casi rilevabili in limine.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione penale, l'atto di ricorso deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale dell'imputato non soddisfa il requisito richiesto a pena di inammissibilità.
  • L'autenticazione della firma apposta sull'atto da parte di un avvocato non abilita il ricorso se manca la sottoscrizione del difensore cassazionista, poiché essa certifica solo l'autenticità della firma e non sostituisce il requisito di legge della sottoscrizione tecnica.
  • Quando il vizio attiene alla mancanza della sottoscrizione prescritta dall'art. 613 c.p.p., la Corte può dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità, con conseguente condanna alle spese processuali e alla somma in favore della cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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