Cassazione Penale, Ordinanza n. 06691/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine di impugnazione, ritenendo non applicabile l'aumento di quindici giorni previsto per l'ipotesi di giudizio in assenza in un appello celebrato con rito camerale non partecipato. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'evidente inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere per alcuni capi relativi a violenza privata consumata e tentata e minaccia per difetto di querela, confermando invece la responsabilità per un ulteriore episodio di violenza privata e rideterminando in senso più favorevole la pena. Nel ricorso sono stati dedotti: violazione dell'art. 610 c.p. sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nonché vizio di motivazione. La Corte di cassazione ha però rilevato in via preliminare la tardività dell'impugnazione: il termine di quaranta cinque giorni decorreva dal deposito della motivazione avvenuto entro il termine di cui all'art. 544, comma 3, c.p.p., senza applicazione dell'aumento di quindici giorni previsto per il giudicato in assenza, non configurabile nel procedimento camerale non partecipato svoltosi in appello senza tempestiva istanza di partecipazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per tardività; la Corte ha inoltre osservato che, comunque, le censure si risolvevano in una diversa lettura del fatto e non in una critica specifica alla motivazione, senza deduzione rituale di travisamento della prova.
Norme richiamate
richiamato per indicare che il giudizio di appello si era svolto in camera di consiglio senza l'intervento delle parti
il termine per il deposito della motivazione è stato rispettato; da tale deposito decorre il termine per impugnare
art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p.
indicato come termine base di quarantacinque giorni per proporre ricorso
ritenuto non applicabile l'aumento di quindici giorni, poiché nel procedimento camerale non partecipato l'imputato appellante non è considerabile giudicato in assenza
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
base normativa della declaratoria di inammissibilità per tardività dell'impugnazione
norma incriminatrice oggetto delle censure difensive, invocata sia sul profilo oggettivo sia su quello soggettivo
fonte della condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Corte cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per giustificare la condanna alla somma alla Cassa delle ammende in presenza di colpa nell'impugnazione inammissibile
Massime di principio
- Nel giudizio di appello celebrato in camera di consiglio non partecipata, se l'imputato non ha avanzato tempestiva istanza di partecipazione, non opera l'aumento di quindici giorni del termine per impugnare previsto per il giudizio in assenza.
- Il termine per proporre ricorso per cassazione decorre dal deposito della motivazione effettuato nei termini di legge e, se tardivamente proposto, il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
- La mera prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti, senza una specifica critica all'iter argomentativo della sentenza impugnata e senza deduzione rituale del travisamento della prova, non integra un motivo di legittimità idoneo in cassazione.
- In caso di inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente, la Corte può condannare al pagamento delle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende.
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