Cassazione Penale, Sentenza n. 8965/2022 del 16/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di condanna in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione, al riconoscimento della recidiva e al trattamento sanzionatorio (aumento per continuazione e misura della pena). Mohamed ha altresì censurato l'ordinanza ex art. 130 c.p.p. che corregeva un presunto errore materiale aumentando la pena dopo la deliberazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati quanto alla negazione della circostanza attenuante della provocazione, annullando la sentenza impugnata limitatamente a tale motivo e rinviando al giudice di merito per nuovo esame. Ha censurato l'ordinanza ex art. 130 c.p.p. (correzione post-deliberazione che ha comportato una modificazione essenziale della pena) ritenendola inammissibile e ha dichiarato inammissibile la doglianza sulla recidiva poiché non devoluta precedentemente. I residui motivi sul trattamento sanzionatorio sono stati assorbiti.
Norme richiamate
La Corte ricorda che l'attenuante della provocazione richiede il "fatto ingiusto altrui", lo stato d'ira e un nesso di causalità psicologica tra i due elementi; l'adeguatezza della reazione non è requisito normativo ma serve come indice probatorio per accertare il nesso psicologico. Nel caso concreto la Cassazione ha ritenuto che, dato il contributo rilevante delle vittime e l'evoluzione della vicenda, il vizio motivazionale sul diniego della attenuante non era emendabile.
art. 81 comma quarto cod. pen.
Richiamato in relazione alla determinazione dell'aumento di pena per reati in continuazione e alla disciplina speciale quando ricorre la recidiva prevista dall'art. 99 c.4; la Corte ha rilevato che l'applicazione di tale norma dopo la deliberazione (con l'ordinanza ex art. 130 c.p.p.) ha modificato essenzialmente la decisione e quindi non poteva essere corretta con quel rimedio.
La Corte precisa i limiti della correzione: l'art.130 c.p.p. consente la rettifica di errori/omissioni solo se non producono nullità e la correzione non comporti una modificazione essenziale del provvedimento. Nel caso in esame la correzione adottata dalla Corte d'appello ha inciso essenzialmente sulla decisione (aumento di pena), perciò è illegittima.
art. 99 comma quarto cod. pen.
Norma sulla recidiva di cui all'art. 81 c.4; la Corte osserva che la questione relativa alla recidiva non era stata devoluta nei precedenti gradi e dunque la doglianza è inammissibile in cassazione.
Massime di principio
- Per riconoscere l'attenuante della provocazione è necessario accertare: il fatto ingiusto altrui, lo stato d'ira e un nesso di causalità psicologica tra i due; la sproporzione della reazione non esclude automaticamente la provocazione, ma una reazione manifestamente sproporzionata può essere indice che mancava il nesso causale.
- L'adeguatezza della reazione rispetto alla provocazione non è un requisito formale della norma ma serve come parametro probatorio: la sua totale incongruenza può far escludere lo stato d'ira e quindi l'attenuante.
- L'art. 130 c.p.p. non può essere usato per correggere errori che, una volta emendati, modificherebbero in modo essenziale la decisione già adottata (p.es. aumento della pena dopo la deliberazione); in tali casi il rimedio corretto è l'impugnazione (cassazione).
- Questioni non affrontate o non devolute nei gradi di merito (p.es. specifiche doglianze sulla recidiva) sono in linea di massima inammissibili in cassazione.
- In situazioni di rissa/lotta fra avventori e gestori, il giudice deve valutare in modo coerente e non contraddittorio il contributo delle vittime nell'innescare l'evento violento: riconoscere il "contributo rilevante" delle vittime e negare contemporaneamente il nesso psicologico può integrale vizio motivazionale.
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