Cassazione Penale, Sentenza n. 33360/2023 del 28/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso l'ordinanza del 28/03/2023 che aveva confermato la misura della custodia cautelare in carcere disposta il 31/10/2011 per i reati di partecipazione a un'associazione internazionale finalizzata al narcotraffico e per i delitti di importazione e trasporto in Italia dall'Spagna di ingenti quantitativi di cocaina (capi 16-18-37, periodo dicembre 2005 - giugno 2006). Il Tribunale del riesame aveva ritenuto sussistenti il pericolo di reiterazione e il pericolo di fuga, valutando: la condanna in primo grado a 12 anni (sentenza 17/09/2015) con appello pendente; la consegna all'Italia il 6/03/2023 dall'Olanda in esecuzione di MAE; la gravità e professionalità delle condotte e l'inserimento in contesti criminali internazionali; la lunga irreperibilità dell'imputato. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che le condotte erano cessate dal 2006 e che il decorso del tempo avrebbe dovuto ridurre le esigenze cautelari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale di Napoli logica, adeguata e coerente con la normativa e la giurisprudenza: il provvedimento aveva valutato concretamente e puntualmente elementi idonei a dimostrare l'attualità del pericolo di reiterazione e del pericolo di fuga (gravità e pluralità dei reati, sistematicità e professionalità delle condotte, entità della pena, lunga irreperibilità e recente arresto in Olanda). La Corte ha richiamato l'obbligo del giudice di merito di motivare l'incidenza del tempo trascorso, ma ha confermato che nel caso di specie il mero decorso del tempo non è sufficiente a escludere le esigenze cautelari in assenza di elementi che dimostrino un effettivo distacco dall'associazione criminale. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Riferimento alla fattispecie di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; nel contesto giurisprudenziale tale reato è collegato a una presunzione relativa circa la necessità di misure cautelari adeguate.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990; tuttavia, se intercorre molto tempo tra i fatti e la misura, il giudice deve motivare puntualmente la rilevanza del tempo trascorso sulle esigenze cautelari.
Corte di Cassazione, Sez. 2, n. 12967 del 05/03/2019 (Santaiti, Rv. 275527)
Sezione 2, n. 12967 del 05/03/2019, Santaiti, Rv. 275527
Giurisprudenza richiamata sul tema della presunzione relativa e sull'obbligo di motivazione quando è intercorso un considerevole lasso di tempo tra fatti e misura cautelare.
Corte di Cassazione, Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019 (Pianta, Rv. 274861)
Sezione 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861
Giurisprudenza citata a supporto del principio che il decorso del tempo non automatica¬mente elimina le esigenze cautelari se permangono elementi concreti che ne attestano l'attualità.
Massime di principio
- Per i reati di associazione finalizzata al narcotraffico (art. 74 d.P.R. 309/1990) sussiste una presunzione relativa circa la necessità della custodia cautelare; il giudice deve comunque motivare specificamente la sussistenza delle esigenze cautelari.
- Il mero decorso del tempo tra i fatti contestati e l'adozione della misura non è di per sé sufficiente a escludere il pericolo di reiterazione o di fuga: occorre valutare se vi siano elementi concreti che dimostrino un effettivo distacco del reo dall'associazione o la perdita di capacità di spostamento e di appoggio.
- Fattori che rafforzano l'attualità delle esigenze cautelari: gravità e pluralità dei delitti, sistematicità e professionalità delle condotte, entità della pena inflitta in primo grado, lunga irreperibilità e recenti spostamenti/arresti all'estero che indicano disponibilità di appoggi internazionali.
- La condanna in primo grado con pena elevata e un appello pendente aumentano il rischio di fuga agli occhi del giudice e possono giustificare misure cautelari più restrittive.
- In situazioni analoghe la difesa dovrebbe fornire elementi concreti e aggiornati che attestino il reale e durevole distacco del soggetto dall'attività delictiva e l'impossibilità o la difficoltà di fuga, per poter sostenere la non attualità delle esigenze cautelari.
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