Sentenza n. 557/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera comunale di indirizzo e successiva determina di conclusione del procedimento per il rinnovo della concessione della tomba di famiglia e individuazione dei soggetti legittimati a sottoscrivere il nuovo contratto
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la delibera e la determina con cui il Comune, dopo aver accertato la scadenza della concessione cimiteriale originaria e l’assenza del relativo contratto, ha deciso di stipulare una nuova concessione novantanovennale con altri familiari, riconoscendo alla ricorrente il diritto di accesso alla cappella e di visita delle salme. Con il primo motivo ha dedotto la violazione e l’errata interpretazione degli artt. 59, comma 5, e 67 del regolamento comunale cimiteriale, sostenendo che, una volta cessata la concessione originaria, il Comune avrebbe dovuto acquisire la cappella nella propria disponibilità e procedere a una nuova assegnazione, senza configurare l’operazione come rinnovo o subentro in continuità con la concessione precedente. Con il secondo motivo ha dedotto disparità di trattamento ed eccesso di potere per violazione dell’art. 59, comma 7, del regolamento, contestando la scelta del Comune di stipulare la concessione con i familiari interessati a tutte le salme e sostenendo che avrebbe dovuto essere posta in una posizione di parità rispetto agli altri aspiranti, anche in ragione della sua concreta reperibilità nel territorio comunale. La ricorrente ha inoltre dichiarato di aspirare a essere tumulata accanto alla madre adottiva.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente espunto dal fascicolo la memoria del Comune depositata oltre il termine previsto dall’art. 73 c.p.a., non potendo essere qualificata come memoria di replica in assenza di una precedente memoria della ricorrente. Nel merito ha respinto il ricorso. Il giudice ha distinto il diritto primario di sepolcro, consistente nel diritto di essere seppellito o di seppellire altri nel sepolcro, dal diritto secondario di sepolcro, consistente nell’accesso al luogo di sepoltura e nella tutela della memoria dei defunti. La controversia riguardava il primo diritto, mentre alla ricorrente era comunque riconosciuto il diritto secondario di visita, la cui tutela sarebbe spettata al giudice ordinario. Il TAR ha ritenuto accertata la scadenza della concessione originaria alla luce dell’art. 54, comma 2, lettera a), del regolamento comunale, che stabilisce in novantanove anni la durata delle concessioni di aree e manufatti destinati alle cappelle familiari. Ha tuttavia escluso che il Comune fosse tenuto, per ciò solo, a estumulare le salme e rimettere la cappella in circolazione mediante una nuova assegnazione completamente aperta a tutti gli interessati. Dopo avere coinvolto gli eredi e gli altri soggetti interessati e aver tentato inutilmente di raggiungere un accordo per una cointestazione, il Comune poteva procedere autonomamente all’assegnazione della nuova concessione, non essendo la mancanza di una disciplina espressa del rinnovo un divieto di esercizio del potere. Il richiamo all’art. 59, comma 7, è stato ritenuto improprio, perché tale disposizione riguarda la designazione di un rappresentante della concessione; la decisione è stata invece ricondotta sostanzialmente all’art. 55, comma 3, del regolamento, che stabilisce, per le concessioni di aree e manufatti destinati alle sepolture familiari, il criterio prioritario della presenza di una o più salme da tumulare, oltre alla data della domanda. La scelta di assegnare la concessione ai familiari interessati a tutte le salme è stata giudicata ragionevole, proporzionata e conforme al buon andamento, anche perché la cappella ospitava da oltre un secolo numerose salme della stessa famiglia e la soluzione propugnata dalla ricorrente avrebbe comportato estumulazioni onerose e lesive dei diritti secondari di sepolcro e della quiete dei defunti. Inoltre, anche applicando il criterio dell’art. 55, comma 3, il numero delle salme da ricollocare avrebbe comunque favorito gli altri familiari, mentre l’adozione di una persona maggiorenne non aveva creato un rapporto di parentela tra la ricorrente e i familiari originari della cappella. Il primo motivo è stato quindi respinto; il secondo è stato ritenuto inconferente, perché censurava una disposizione regolamentare non concretamente applicata e riferita a una fattispecie diversa. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda e l’esiguità delle difese del Comune.
Norme richiamate
trenta giorni che l’art. 73 c.p.a. fa decorrere, a ritroso, rispetto all’udienza
La memoria depositata oltre il termine non è stata esaminata ed è stata espunta dal fascicolo; non poteva essere qualificata come replica in assenza di una memoria della controparte cui replicare.
i beni di natura cimiteriali sarebbero demaniali ex art. 824 c.c.
La natura demaniale dei beni cimiteriali è stata richiamata dalla ricorrente; il giudice ha riconosciuto il carattere demaniale del cimitero, ma ha escluso che ciò imponesse la soluzione radicale della rimessa in circolazione della cappella mediante estumulazione delle salme.
prevedono una durata massima di 99 anni
È stato richiamato dal Comune, insieme al regolamento comunale, quale disciplina applicabile in mancanza del contratto originario, ai fini della durata temporanea della concessione.
art. 54, comma 2, lettera a), del Regolamento dei Servizi Funerari, Necroscopici, Cimiteriali e di Polizia Mortuaria del Comune di Fiesse
fissa in anni 99 la durata delle concessioni “per le aree e manufatti destinati alle sepolture (cappelle) per famiglie e collettività”
La disposizione ha consentito al giudice di ritenere scaduta la concessione originaria e di qualificare la nuova assegnazione come stipula di una nuova concessione novantanovennale.
art. 55, comma 3, del Regolamento dei Servizi Funerari, Necroscopici, Cimiteriali e di Polizia Mortuaria del Comune di Fiesse
è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione
La norma è stata ritenuta il criterio sostanzialmente applicato dal Comune per scegliere, tra più soggetti interessati alla cappella familiare, quelli che avevano interesse alla tumulazione di tutte le salme presenti o da ricollocare.
art. 59, comma 5, del Regolamento dei Servizi Funerari, Necroscopici, Cimiteriali e di Polizia Mortuaria del Comune di Fiesse
richiesta entro dodici mesi, da fare decorrere dalla scadenza
La ricorrente ne ha dedotto la violazione con riferimento al subentro; il TAR ha escluso la fondatezza della censura, qualificando la determinazione comunale come nuova assegnazione della concessione secondo i criteri dell’art. 55, comma 3.
art. 59, comma 7, del Regolamento dei Servizi Funerari, Necroscopici, Cimiteriali e di Polizia Mortuaria del Comune di Fiesse
designazione di un rappresentante della concessione
Il richiamo operato dal Comune è stato ritenuto improprio, perché la disposizione disciplina una fattispecie diversa; tale errore non ha però comportato l’illegittimità della decisione, riconducibile ai criteri dell’art. 55, comma 3.
art. 67 del Regolamento dei Servizi Funerari, Necroscopici, Cimiteriali e di Polizia Mortuaria del Comune di Fiesse
La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione alla cessazione della concessione e alla necessità di una nuova assegnazione; la censura è stata respinta.
R.D. 25 luglio 1892
Il giudice ha osservato che, per le concessioni rilasciate sotto il vigore di tale normativa, era prevista la perpetuità della concessione.
d.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803
Il giudice ha rilevato che la possibilità di concessioni perpetue è venuta meno con tale normativa, poi sostituita dal d.P.R. 285/1990; la trasformazione delle concessioni perpetue in temporanee opera pro futuro.
Massime di principio
- Il diritto al sepolcro comprende un diritto primario, consistente nel diritto di essere seppellito o di seppellire altri in un determinato sepolcro, e un diritto secondario, consistente nell’accesso al luogo di sepoltura e nella possibilità di opporsi alle violazioni del sepolcro e della memoria dei defunti; le due posizioni sono autonome e possono avere diversa tutela giurisdizionale.
- La trasformazione normativa delle concessioni cimiteriali originariamente perpetue in concessioni temporanee può operare pro futuro, purché trovi fondamento nella disciplina generale applicabile; per le cappelle familiari la durata può essere determinata dal regolamento comunale entro il limite previsto dalla normativa vigente.
- Alla scadenza di una concessione cimiteriale familiare, l’amministrazione può procedere alla stipula di una nuova concessione con uno o più soggetti interessati, anche se il regolamento non disciplina espressamente il rinnovo, purché non vi sia un divieto espresso e la scelta sia esercitata secondo criteri regolamentari coerenti con la disponibilità dell’area e con la presenza di salme da tumulare.
- Nella scelta del nuovo concessionario di una cappella familiare, è ragionevole e conforme al buon andamento privilegiare i soggetti interessati alla tumulazione di tutte le salme presenti o da ricollocare, evitando estumulazioni non necessarie, costose e potenzialmente lesive del diritto secondario di sepolcro e della quiete dei defunti.
- L’amministrazione che richiami una disposizione regolamentare non pertinente non determina per ciò solo l’illegittimità dell’atto, quando la decisione sia sostanzialmente riconducibile a un’altra disposizione regolamentare applicabile e risulti sorretta da una motivazione ragionevole e coerente con gli interessi coinvolti.
- L’adozione di una persona maggiorenne non determina, di per sé, la nascita di un rapporto di parentela tra l’adottato e i parenti dell’adottante, ai fini dell’applicazione dei criteri di priorità per la concessione di una cappella familiare.
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