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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24682/2021 del 14/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia riguarda un fondo rustico sito in Lucoli (AQ). In primo grado la domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione proposta dalla possessrice era stata accolta dal Tribunale, ma la Corte d'appello ha riformato la decisione, accogliendo il gravame degli eredi della proprietaria formale e respingendo la domanda di usucapione. In appello era stata ammessa la produzione di fotografie documentali che gli appellanti avevano giustificato come non producibili prima per causa non imputabile, perché custodite in un immobile reso inaccessibile dal sisma e dalla conseguente istituzione della zona rossa. La Corte territoriale ha inoltre ritenuto che dall'istruttoria non risultasse provato il possesso esclusivo ultraventennale uti dominus, essendo emersi atti di godimento del fondo anche da parte della proprietaria formale. In cassazione la ricorrente ha proposto due motivi: 1) violazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenuto ammissibile la produzione documentale tardiva; 2) omesso esame di fatti decisivi e nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente, contestando la valutazione di attendibilità dei testimoni e l'apprezzamento delle risultanze istruttorie sul possesso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha osservato che la censura investiva una valutazione di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, e che la Corte d'appello aveva correttamente ritenuto sussistente una causa non imputabile idonea a giustificare la produzione tardiva dei documenti ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c. Sul secondo motivo ha rilevato che la valutazione di attendibilità dei testimoni è riservata al giudice di merito, se motivata, e che comunque la critica non coglieva la ratio decidendi, fondata sull'insussistenza della prova del possesso ultraventennale uti dominus. Ne è conseguita la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 345, comma 3, c.p.c.

    non sono ammessi i nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile

    La causa non imputabile può giustificare la produzione documentale tardiva in appello; la relativa valutazione è essenzialmente di fatto e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione coerente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il vizio denunciato deve riguardare una violazione di legge e non una mera contestazione dell'accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente è configurabile solo se la motivazione manchi in modo radicale o sia meramente apparente, non quando la parte contesti il merito della valutazione probatoria.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo è ammissibile solo per omesso esame di fatti decisivi; non consente di ottenere un nuovo giudizio sul merito delle prove o una diversa ricostruzione fattuale.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se manca del tutto o è apparente; non basta la mera insoddisfazione della parte rispetto all'apprezzamento compiuto dal giudice.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In appello la produzione di nuovi documenti è ammessa solo se la parte dimostra di non averli potuti produrre in primo grado per causa a lei non imputabile; la relativa verifica del giudice di merito è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legge, non come rivalutazione del fatto.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la doglianza sulla valutazione delle prove in una censura di violazione di legge o di omesso esame, quando in realtà si sollecita una diversa lettura del materiale istruttorio.
  • L'apprezzamento dell'attendibilità dei testimoni appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non apparente.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se critica profili non decisivi o questioni diverse da quelle poste a fondamento della decisione, è inammissibile.
  • L'usucapione richiede la prova di un possesso continuato, esclusivo e uti dominus per il periodo di legge; se l'istruttoria evidenzia atti di godimento o di esercizio del potere sul bene da parte del proprietario formale, la prova del possesso esclusivo può ritenersi insussistente.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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