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Ordinanza

Ordinanza n. 49/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del Decreto del Prefetto della Provincia di -OMISSIS-, notificato in data 04.11.2025, di conferma del provvedimento di divieto di detenzione armi e munizioni adottato in data 29.4.2024; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o conseguente.

Giustizia amministrativa202600039

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di conferma del divieto di detenzione di armi e munizioni, adottato a seguito di istanza di riesame

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio notificato il 4 novembre 2025, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il provvedimento aveva confermato il precedente divieto di detenzione di armi e munizioni disposto il 29 aprile 2024, rispetto al quale il ricorrente non aveva proposto impugnazione. Il ricorso era sostanzialmente diretto a contestare l'irragionevolezza del protrarsi della misura interdittiva sino al 29 aprile 2029, assumendo il decorso del tempo dall'accadimento e producendo un certificato di idoneità psicofisica, rilasciato il 15 maggio 2024, per il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Il quadro fattuale comprendeva una condanna irrevocabile del GIP per omessa custodia di un'arma regolarmente detenuta, con applicazione di pena pecuniaria e confisca e distruzione dell'arma. In sede cautelare il ricorrente lamentava inoltre la preclusione dell'attività venatoria.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In sede di sommaria delibazione, ha ritenuto che il decreto prefettizio impugnato apparisse esente dai profili di macroscopica illegittimità denunciati. Ha valorizzato, nel quadro della valutazione cautelare, il fatto che il precedente decreto prefettizio del 29 aprile 2024 non fosse stato impugnato. Ha inoltre rilevato che non era stata comprovata una specifica situazione di periculum in mora, essendo la preclusione dell'attività venatoria allegata in modo generico. Le spese sono state rinviate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 20 l. 18 aprile 1975, n. 110

    La norma è richiamata quale disposizione violata nella condanna irrevocabile per omessa custodia di arma regolarmente detenuta.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda e della decisione cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la conferma di un provvedimento prefettizio interdittivo può essere sospesa soltanto in presenza di un fumus boni iuris apprezzabile, non essendo sufficiente la mera prospettazione di profili non macroscopici di illegittimità.
  • La mancata impugnazione del provvedimento prefettizio originario costituisce un elemento rilevante nella valutazione cautelare dell'impugnazione proposta contro il successivo atto di conferma adottato a seguito di istanza di riesame.
  • Il possesso di un certificato di idoneità psicofisica per il porto d'armi non dimostra, di per sé, l'illegittimità della conferma di un divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni.
  • Il periculum in mora deve essere specificamente allegato e comprovato; la generica deduzione della preclusione di un'attività venatoria non è sufficiente a integrare il requisito cautelare.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

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