Sentenza del 21/11/2024 n. 1354 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva riportato nel Modello Unico 2017 crediti/perdite derivanti da un investimento fotovoltaico realizzato nel 2010-2011 e dall'eventuale applicazione della 'Tremonti Ambiente' (detassazione investimenti), beneficio non fruito nell'anno dell'investimento per dubbi sulla cumulabilità con le tariffe incentivanti del Conto Energia. L'Ufficio, con controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/1973, rilevò incongruenze rispetto alle precedenti dichiarazioni e rettificò i crediti ritenuti non spettanti; la società presentò un'autodichiarazione rettificativa e impugnò la successiva cartella di pagamento che richiedeva maggior imposta, sanzioni e interessi. In primo grado il ricorso venne respinto; in appello la società dedusse, tra l'altro, l'erroneità del controllo automatizzato e la possibilità di emendare la dichiarazione per far valere l'agevolazione non fruita 'now for then'.
La decisione
La corte d'appello ha ritenuto infondato il motivo relativo all'illegittimità del controllo automatizzato ex art.36-bis (trattandosi di mera rettifica di dati non coerenti con precedenti dichiarazioni e non di accertamento sui requisiti sostanziali dell'agevolazione), ma ha accolto il motivo relativo al principio generale di emendabilità della dichiarazione: la Corte ha riconosciuto che l'omissione della fruizione della Tremonti Ambiente può essere giustificata da incertezza interpretativa circa la cumulabilità con il Conto Energia e che, secondo la giurisprudenza di legittimità e la modifica normativa (art.5 DL 193/2016), il contribuente può far valere in sede di giudizio errori di fatto o di diritto che incidono sull'obbligazione tributaria. Per l'effetto l'appello è stato accolto e le spese sono compensate tra le parti.
Norme richiamate
Consente il controllo automatizzato e la rettifica dei dati dichiarati confrontandoli con l'Anagrafe Tributaria; se la rettifica è un mero riscontro automatico di incongruenza con precedenti dichiarazioni non è necessario un atto di accertamento formale per procedere al recupero.
Legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente)
L'art.6(5) tutela il contraddittorio qualora vi sia incertezza su aspetti rilevanti; nel caso specifico la Corte ha ritenuto che il contraddittorio sia comunque avvenuto mediante la comunicazione di irregolarità e la possibilità di chiarimenti entro 30 giorni.
art. 2 (e art. 2 comma 8-bis modificato)
Regola i termini di presentazione delle dichiarazioni; la modifica introdotta dall'art.5 del D.L. 193/2016 ha precisato che resta ferma la possibilità per il contribuente di far valere, anche in sede di accertamento o giudizio, errori di fatto o di diritto che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria.
Ha modificato l'art.2 DPR 322/1998 nel senso di confermare la possibilità di far valere in sede contenziosa errori che incidono sull'imposta, rafforzando il principio di emendabilità in giudizio.
Legge 23 dicembre 2000 n. 388 (Tremonti Ambiente)
Disciplina la detassazione degli investimenti ambientali; la Corte ha ritenuto che la mancata immediata fruizione del beneficio per dubbi interpretativi sulla cumulabilità non escluda la possibilità di chiedere il beneficio 'now for then' in sede giudiziaria.
Circolare Agenzia Entrate n. 31/E/2013
La società aveva invocato la Circolare per contestare l'operato dell'Ufficio, ma la Corte ha ritenuto che le norme e le procedure relative al controllo automatizzato e al contraddittorio siano state rispettate; quindi la richiamata circolare non ha impedito l'operato automatizzato dell'Ufficio nel caso di specie.
Massime di principio
- Il controllo automatizzato ex art.36-bis DPR 600/1973 può rettificare dati incoerenti con le precedenti dichiarazioni senza che ciò imponga necessariamente un accertamento formale, purché sia rispettata la procedura (comunicazione di irregolarità e possibilità di chiarimenti).
- La mancata fruizione immediata di un'agevolazione per dubbi interpretativi (es. sulla cumulabilità di incentivi) non esclude in assoluto la possibilità di beneficiare retroattivamente dell'agevolazione: il contribuente può far valere in sede di giudizio errori di fatto o di diritto che incidono sull'obbligazione tributaria ('emendabilità' della dichiarazione).
- La modifica normativa introdotta dal D.L. 193/2016 conferma che il contribuente può portare in giudizio elementi che dimostrino errori nella dichiarazione anche se non integrati tempestivamente, facendo valere la realtà sostanziale della posizione tributaria.
- È importante distinguere tra un controllo meramente formale/automatizzato (mismatch con dati presenti nell'Anagrafe Tributaria) e una contestazione di merito sui requisiti soggettivi o sostanziali del beneficio: le conseguenze procedurali e le garanzie difensive non sono le stesse.
- In situazioni analoghe il contribuente deve: conservare e produrre tutta la documentazione probatoria che giustifica la fruizione dell'agevolazione, rispondere tempestivamente alla comunicazione di irregolarità fornendo chiarimenti o istanze integrative, e, se necessario, dedurre in giudizio il principio di emendabilità basandosi sulla giurisprudenza di legittimità e sulle modifiche normative recenti.
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