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Sentenza

Sentenza del 21/11/2024 n. 3928 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento che recuperava a tassazione utili della X srl ritenuti derivanti da fatture per operazioni inesistenti, chiedendo l'annullamento per: omissione di notifica del prodromico avviso rivolto alla società nei suoi confronti; difetto di motivazione e di partecipazione al procedimento accertativo; carenza probatoria circa l'inesistenza delle operazioni e l'erronea applicazione del divieto di doppia imposizione (perché l'Ufficio avrebbe rettificato solo le fatture passive e non quelle attive). La pretesa impositiva contestava il recupero di IRPEF su presunti utili distribuiti ai soci per complessivi € 694.146,98, a fronte di un maggior reddito societario di € 867.683.

La decisione

L'appello è stato dichiarato inammissibile per tardiva costituzione in giudizio della ricorrente (costituita oltre il termine dei 30 giorni dall'avviso di deposito). Sul merito la Corte ha comunque ritenuto infondati i motivi: ha rilevato che il prodromico avviso relativo alla X srl fu regolarmente notificato al curatore fallimentare e che all'avviso notificato alla signora X era allegato l'avviso indirizzato alla società, sicché la ricorrente ebbe piena conoscenza dei fatti; non sussisteva un obbligo di contraddittorio preventivo nei confronti della socia quando l'accertamento si fonda sulla verifica nei confronti della società; l'atto era adeguatamente motivato; le risultanze della verifica (mancanza di locali, mezzi, personale, documenti di trasporto, uniformità formale delle fatture ecc.) giustificavano la qualificazione delle operazioni come inesistenti e il recupero a tassazione. Richiamata la giurisprudenza, la Corte ha confermato la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili nelle società a ristretta base, salvo prova contraria, che la ricorrente non ha fornito. L'appello è rigettato e la ricorrente condannata alle spese pari a € 2.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 342 cod. proc. civ.

    Richiamato per dichiarare l'inammissibilità dell'appello in caso di tardiva costituzione in giudizio (costituzione oltre il termine dei 30 giorni dalla notificazione dell'appello).

  • art. 7, comma 1, legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)

    Richiesto dall'appellante per dedurre difetto motivazionale; la Corte ha ritenuto che l'obbligo informativo-motivazionale fosse adempiuto dall'Ufficio in quanto l'atto indicava adeguatamente fatti e ragioni di diritto consentendo alla contribuente di esercitare la difesa.

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione dell'accertamento; la Corte ha ritenuto che l'atto fosse sufficientemente motivato ai sensi di tale disposizione.

  • art. 47 TUIR

    Citato nel quadro della discussione sul divieto di doppia imposizione e sulle presunzioni in materia di utili extracontabili: la Corte ha richiamato la giurisprudenza che definisce i limiti e le presunzioni operative nelle società a ristretta base.

  • Cass. civ., sez. 5, n. 21333 del 30/07/2024

    Precedente richiamato per affermare che l'inerzia del curatore rispetto all'atto impositivo consente la legittimazione processuale straordinaria della società fallita o dei suoi amministratori a impugnare l'atto; usato per sostenere che la ricorrente aveva comunque potuto impugnare l'avviso rivolto alla società.

  • Cass. civ., Sez. U, n. 24823 del 09/12/2015

    Richiamata per affermare che non sussiste, in tutti i casi, un obbligo di contraddittorio preventivo verso il socio quando l'accertamento si fonda su dati acquisiti con la verifica nei confronti della società.

  • Giurisprudenza (Cass. ord. n. 10270/2010; ord. n. 26317/2020; ord. n.16913/2020)

    Richiami a orientamenti che stabiliscono: la non operatività del divieto di doppia imposizione per imposte applicate a soggetti e basi imponibili diverse; la presunzione di attribuzione ai soci di utili 'in nero' nelle società a ristretta base salvo prova contraria; e che, in tali ipotesi, non è necessario che l'accertamento nei confronti dei soci si fondi su riscontri bancari se manca prova dell'investimento o dell'accantonamento degli utili.

Massime di principio

  • La tardiva costituzione in giudizio dell'appellante all'udienza di impugnazione può determinare l'inammissibilità dell'appello: rispettare i termini processuali è essenziale.
  • La notifica del prodromico avviso alla società, se regolare (anche se al curatore fallimentare), e l'allegazione dello stesso all'avviso notificato al socio possono ritenersi sufficiente informazione per la tutela del diritto di difesa del socio.
  • Quando l'accertamento fiscale si fonda su una verifica nei confronti della società, non è sempre richiesto un contraddittorio preventivo con i soci; l'Ufficio può fondare l'accertamento sui dati raccolti nella verifica societaria.
  • Nelle società a ristretta base partecipativa opera la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili salvo prova contraria: il contribuente deve dimostrare che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti.
  • Il divieto di doppia imposizione non impedisce di tassare in capo alla società e poi in capo al socio utili non contabilizzati: le due imposizioni riguardano soggetti e basi diverse e la doppia imposizione va valutata nei termini giuridici e non solo economici.
  • La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni di diritto in maniera tale da consentire al contribuente di replicare; allegare gli atti e le risultanze della verifica può risultare sufficiente se emergono elementi concreti (assenza di strutture, uniformità formale delle fatture, mancata tracciabilità delle merci) che giustificano le rettifiche.

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