Sentenza del 21/11/2024 n. 3925 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente impugnava gli estratti di ruolo lamentando di non aver mai ricevuto le cartelle di pagamento prodromiche e denunciando, in ogni caso, la prescrizione e la decadenza dell'azione di riscossione. In primo grado la CTP di Lecce accolse parzialmente il ricorso annullando quattro cartelle ritenute prescritte; l'Agente della riscossione proponeva appello avverso tre di quelle quattro cartelle (la quarta era stato stralciata per importo inferiore a €1.000). In sede di appello la Corte ha esaminato la normativa sopravvenuta (comma 4-bis dell'art. 12 DPR 602/1973 introdotto dall'art.3-bis del DL 146/2021 conv. L.215/2021) e la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione, valutando se gli estratti di ruolo fossero impugnabili e se il diritto alla riscossione fosse prescritto alla data di introduzione del giudizio di primo grado.
La decisione
La Corte ha ritenuto l'appello fondato e ha annullato l'impugnata sentenza della CTP. Ha preliminarmente preso atto dello stralcio della quarta cartella (non oggetto di appello). Quanto alle altre tre cartelle oggetto d'appello, la Corte ha ritenuto che, secondo il comma 4-bis dell'art.12 DPR 602/1973 e la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n.26283/2022), l'estratto di ruolo non è impugnabile salvo casi tassativi di pregiudizio concreto (es. impedimento alla partecipazione a gare, blocco pagamenti da PA, perdita di benefici amministrativi). Pertanto la contribuyente non aveva interesse processuale ad agire mediante impugnazione degli estratti di ruolo e il ricorso sarebbe dovuto essere rigettato. Inoltre, anche concedendo la fondatezza delle eccezioni sulla notifica, la documentazione prodotta dall'Agenzia (intimazioni 19.11.2009 e 9.5.2016) dimostrava che il diritto dell'Agente della riscossione a procedere non era prescritto al momento dell'introduzione del giudizio di primo grado. Sul punto delle spese la Corte ha mantenuto la compensazione disposta in primo grado e ha dichiarato nulla sulle spese nell'atto finale.
Norme richiamate
Decreto legge 21 ottobre 2021, n.146 (convertito dalla L. 17 dicembre 2021, n.215)
ha inserito il comma 4-bis nell'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con la previsione che l'estratto di ruolo non è impugnabile e che il ruolo e la cartella di pagamento invalidamente notificata sono direttamente impugnabili solo nei casi tassativi in cui il debitore dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a procedure di appalto, per il blocco di pagamenti da parte di soggetti pubblici, o per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione
Il legislatore ha limitato drasticamente l'impugnabilità degli estratti di ruolo, rendendo l'estratto in linea di principio non impugnabile salvo i casi tassativi indicati; ciò è stato considerato applicabile anche ai processi pendenti.
art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, comma 4-bis
L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art.1, comma 1, lett. a), del regolamento di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n.40, per effetto delle verifiche di cui all'art.48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione
Testo normativo che stabilisce l'inimpugnabilità generale dell'estratto di ruolo e individua limiti tassativi all'impugnabilità del ruolo/cartella invalidamente notificata.
Cassazione civile, Sezioni Unite, n. 26283 del 6 settembre 2022
principio di diritto secondo cui l'art.12, comma 4-bis, del d.P.R. n.602/1973 trova applicazione nei processi pendenti; l'impugnazione dell'estratto di ruolo è un'azione di accertamento negativo improponibile nel processo tributario e, pertanto, in tale ipotesi difetta l'interesse ad agire
Le Sezioni Unite hanno confermato che l'estratto di ruolo non costituisce atto impugnabile nel processo tributario e che il modello del giudizio tributario richiede un atto impugnabile (la cartella), per cui l'impugnazione dell'estratto manca di interesse e risulta improcedibile salvo le ipotesi tassative previste dal comma 4-bis.
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Codice dei contratti pubblici), art.80 comma 4
Richiamato dalla norma per definire il pregiudizio rilevante relativo alla partecipazione a procedure di appalto (ossia l'iscrizione a ruolo può incidere sull'idoneità a partecipare a gare se ricorrono le condizioni previste dall'art.80).
D.M. 18 gennaio 2008, n.40, art.1
Individua i soggetti pubblici i cui eventuali pagamenti nei confronti del contribuente possono essere bloccati; richiamato dal comma 4-bis per valutare il blocco di somme da parte di pubbliche amministrazioni come causa di pregiudizio che legittima l'impugnazione.
D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, art.48-bis
richiamato per le verifiche che le amministrazioni pubbliche possono effettuare, rilevanti ai fini della valutazione del pregiudizio (es. blocco di pagamenti).
Massime di principio
- L'estratto di ruolo, dopo l'introduzione del comma 4-bis dell'art.12 DPR 602/1973, è in linea di principio inimpugnabile: il contribuente deve impugnare la cartella di pagamento (atto materiale) o dimostrare uno dei pregiudizi tassativi per poter impugnare direttamente il ruolo/estratto.
- La mera azione di 'accertamento negativo' volta a dichiarare la decadenza o prescrizione del ruolo tramite l'impugnazione dell'estratto manca, di regola, di interesse processuale nel rito tributario e quindi è improponibile.
- Le eccezioni che consentono l'impugnazione diretta sono tassative: pregiudizio alla partecipazione a procedure di appalto (art.80 c.4 codice contratti), blocco di pagamenti da pubbliche amministrazioni individuate dal D.M. n.40/2008, o perdita di benefici amministrativi. In assenza di tali pregiudizi, il ricorso deve essere rigettato.
- In presenza di documentazione che dimostri intimazioni o altri atti interruttivi/iter della riscossione, il giudice può valutare l'insussistenza della prescrizione; il contribuente che invoca la prescrizione ha l'onere di proverla.
- La modifica normativa (comma 4-bis) è applicabile anche ai processi pendenti e la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite) ha già dato orientamento restrittivo sull'impugnabilità degli estratti di ruolo.
- Sotto il profilo processuale, un'accoglienza parziale del ricorso in primo grado può giustificare la compensazione delle spese; il giudice d'appello può comunque confermare la compensazione se la decisione di primo grado risultava fondata per la parte accolta.
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