Sentenza del 20/11/2024 n. 29854 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
A.A. ha impugnato un’ingiunzione di pagamento relativa alla tassa automobilistica dovuta per il 2012, sostenendo che il credito fosse prescritto. L’avviso di accertamento era stato notificato il 21 aprile 2015 ed era divenuto definitivo il 21 giugno 2015; secondo il contribuente, da tale momento decorreva un nuovo termine triennale, scaduto prima della notificazione dell’ingiunzione. Con un unico motivo ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ha denunciato la violazione dell’art. 5 del D.L. n. 953/1982 e dell’art. 2945, primo comma, c.c. L’ingiunzione, spedita per la notifica il 19 dicembre 2018, è stata consegnata al destinatario il 2 gennaio 2019.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza n. 259/III/2021 della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, che aveva rigettato l’appello contro il rigetto pronunciato in primo grado, e deciso la causa nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente contro l’ingiunzione. Ha ritenuto decisivo che, trattandosi di un atto di riscossione diretto a interrompere la prescrizione, la notificazione produce effetto nei confronti del destinatario quando l’atto gli perviene: la scissione soggettiva della notifica, che anticipa gli effetti per il notificante alla consegna dell’atto per la spedizione, non rende tempestiva l’interruzione della prescrizione. L’ingiunzione si è quindi perfezionata il 2 gennaio 2019, dopo l’atto interruttivo del 21 aprile 2015 e oltre il termine triennale applicabile. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate tra le parti per la sopravvenienza, durante la causa, della pertinente giurisprudenza di legittimità.
Norme richiamate
D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5 (convertito dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53)
Qualunque, sia, pertanto, la regula iuris desumibile dal D.L. n. 953 del 1982, art. 5, comma 51, cit., - se, dunque, ai fini del decorso della prescrizione deve aversi riguardo al computo "secco" del termine triennale (con dies a quo correlato alla definitività dell'atto suscettibile di impugnazione, id est al decorso del termine di 60 gg. concesso proprio per una siffatta impugnazione; v. Cass., 22 maggio 2024, n. 14312, cit., cui adde Cass., 2 agosto 2024, n. 21915; Cass., 1 luglio 2024, n. 18006) ovvero al decorso (intero) del terzo anno successivo alla notifica dell'atto (con costituzione in mora del debitore; Cass., 10 agosto 2022, n. 24595) - è certo, nella fattispecie, che la notifica della ingiunzione di pagamento si è (tardivamente) perfezionata alla data del 2 gennaio 2019, a fronte della notifica dell'atto di riscossione in data 21 aprile 2015.
La disciplina prevede un termine triennale per la riscossione della tassa automobilistica. La Corte non risolve in astratto quale dei criteri di computo contrapposti debba applicarsi, perché, anche considerando la data di perfezionamento della notifica dell’ingiunzione per il destinatario, in questo caso l’atto è comunque tardivo.
La Corte, - nel ribadire la selettività della regula iuris desumibile dall'art. 1334 cod. civ. (applicabile, dunque, ai soli atti negoziali unilaterali, così che "nessuna interpretazione estensiva consente di applicare una regola nata per regolare atti negoziali unilaterali agli atti processuali") - ha rimarcato la portata tendenzialmente espansiva del principio in discorso
La regola per cui gli atti unilaterali producono effetto quando giungono a conoscenza del destinatario non si estende automaticamente agli atti processuali o amministrativi. Per l’atto di riscossione rileva tuttavia il momento in cui la notifica si perfeziona per il destinatario, in assenza di una norma derogatoria.
Codice civile, art. 2943, quarto comma
e rispetto all'atto interruttivo della prescrizione alcun dato di regolazione consente di derogare alla disposizione generale secondo la quale "Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati." (art. 1334 cod. civ.), ed al presupposto stesso dell'interruzione della prescrizione, in quanto tale correlato ad un "atto che valga a costituire in mora il debitore" (art. 2943, quarto comma, cod. civ.
L’interruzione della prescrizione tramite un atto stragiudiziale presuppone un atto idoneo a costituire in mora il debitore. In mancanza di una disciplina speciale che stabilisca diversamente, l’atto deve pervenire al destinatario: la sola spedizione non basta a interrompere la prescrizione.
Codice civile, art. 2945, primo comma
La norma è richiamata dal ricorrente in relazione agli effetti dell’interruzione della prescrizione. La decisione accoglie la censura sul termine prescrizionale, ma fonda la statuizione decisiva sulla necessità che l’atto di riscossione si perfezioni nei confronti del destinatario entro il termine.
Massime di principio
- La scissione soggettiva degli effetti della notifica tutela il notificante da ritardi non dipendenti dalla sua volontà quando deve rispettare una decadenza o impedire una preclusione. Non opera però automaticamente per anticipare l’effetto interruttivo della prescrizione di un credito: per l’atto diretto a costituire in mora il debitore conta il perfezionamento della notifica per il destinatario.
- Nel verificare la prescrizione di un credito tributario, occorre distinguere la decadenza dall’esercizio del potere impositivo dalla prescrizione della riscossione. La regola che può rendere tempestivo un atto impositivo dalla data di spedizione non si trasferisce senz’altro all’atto di riscossione che deve interrompere la prescrizione.
- Se l’atto interruttivo è notificato dopo la scadenza del termine prescrizionale, la successiva consegna al debitore non può sanare la tardività; la data di spedizione, da sola, non è sufficiente quando si tratta di un atto di costituzione in mora e non ricorre una specifica deroga normativa.
- La Cassazione può accogliere una questione per una diversa ragione giuridica da quella prospettata dal ricorrente, purché rispetti i fatti accertati nei gradi di merito e non invada il monopolio delle parti sulle domande e sulle eccezioni in senso stretto.
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