Sentenza del 21/11/2024 n. 360 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria
Accertamento "induttivo puro" - Maggiori ricavi e sanzioni - Richiesta produzione documentazione - Non ottemperanza - Legittimità recupero
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento per il 2017 emesso in via induttiva (art. 39, comma 2, lett. d-bis DPR 600/1973) per maggiori ricavi pari a € 43.024,55 e conseguente recupero di IRES, IRAP e IVA più sanzioni. La società denunciava l'assenza dei presupposti per l'accertamento induttivo "puro", l'uso di mere presunzioni/statistiche privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, travisamento dei fatti e carenza di motivazione della prima sentenza.
La decisione
La Corte d'appello ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto documentato che l'Ufficio aveva inviato inviti tramite PEC (09/09/2022) e successiva convocazione per contraddittorio (07/10/2022) ai quali il contribuente non ha ottemperato: richiesta di rinvio rimasta senza esito e mancata partecipazione alle nuove date proposte. Per tali ragioni si è configurato il presupposto di cui all'art. 39, comma 2, lett. d-bis, legittimando l'accertamento induttivo puro. Sul merito l'Ufficio ha inoltre descritto la metodologia adottata: selezione di un campione di 790 operatori con lo stesso codice attività, scrematura a 567 posizioni ritenute attendibili, calcolo dell'incidenza media dei costi di funzionamento su ricavi (66,27%) e applicazione di tale incidenza ai costi dichiarati dalla società per ricostruire i ricavi. La Corte ha ritenuto la metodologia coerente e che la ricorrente non abbia fornito argomentazioni specifiche né elementi contabili concreti idonei a confutare il criterio statistico adottato. L'appello è quindi stato respinto; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
DPR 600/1973, art. 39, comma 2, lett. d-bis
art. 39, comma 2, lett. d-bis
Consente l'accertamento induttivo 'puro' quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti dell'ufficio; in tale ipotesi l'Ufficio può prescindere dalle scritture contabili esistenti e avvalersi anche di presunzioni semplici
DPR 633/1972, art. 51, comma 2, numeri 3) e 4)
art. 51, secondo comma, numeri 3) e 4)
Richiamato come fonte degli inviti ai quali il contribuente avrebbe dovuto dare seguito; l'inosservanza autorizza l'ufficio a procedere secondo art. 39 comma 2 lett. d-bis
DPR 600/1973, art. 32, primo comma, numeri 3) e 4)
art. 32, primo comma, numeri 3) e 4)
Norma richiamata per gli inviti dell'ufficio a produrre documentazione e a comparire, la mancata risposta integra il presupposto per l'accertamento induttivo puro
D.lgs. 546/1992, art. 52
Norma processuale sulla sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato; la richiesta di sospensione è stata respinta dalla Corte, con conseguente mancata sospensione dell'esecuzione
Normativa fiscale (IRES, IRAP, IVA)
L'accertamento ha comportato il recupero di imposte dirette (IRES), imposta regionale (IRAP) e IVA; la legittimità dell'accertamento si riflette nel recupero degli importi e nell'irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa tributaria
Massime di principio
- L'accertamento induttivo 'puro' è legittimo quando l'Amministrazione dimostra di aver inviato inviti formali (anche via PEC) per la produzione di documenti o per il contraddittorio e il contribuente non ha dato seguito: la mancata risposta o assenza giustifica l'uso di presunzioni semplici ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. d-bis.
- Il diritto di difesa del contribuente non è illimitato nel tempo: richieste tardive di contraddittorio o produzione documentale, dopo ripetuti inviti rimasti senza esito, possono essere ritenute inammissibili e non impedire l'accertamento.
- L'uso di dati statistici o campionari è ammissibile a condizione che l'Ufficio descriva la metodologia di selezione del campione, i criteri di scrematura e la logica di applicazione (es. incidenza media dei costi sui ricavi); per contrastare l'accertamento il contribuente deve fornire eccezioni e prove specifiche e circostanziate sui dati o sulla metodologia.
- Quando l'accertamento è fondato su presunzioni semplici, la legittimità dipende dalla correttezza procedurale (inviti, tempo concesso, convocazioni) e dalla congruità della metodologia applicata; l'onere probatorio per impugnare efficacemente è in capo al contribuente.
- Se si riceve un invito dall'Ufficio, è fondamentale ottemperare tempestivamente: produrre la documentazione richiesta o partecipare al contraddittorio, o quantomeno comunicare motivi giustificati e accordare nuove date in tempi ragionevoli, per evitare il ricorso al metodo induttivo puro.
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