Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 21/11/2024 n. 976 - Corte di Giustizia UE

IVA - Direttiva 2006/112/CE - Detrazione dell'IVA - Principio di neutralità dell'IVA - Deposito tardivo di una domanda di registrazione - Emissione e contenuto delle fatture - Fattura che non indica l'IVA a monte - Imposta calcolata sulla base di un verbale - Mancanza di una fattura di rettifica - Diritto alla detrazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La SEM Remont aveva chiesto la detrazione dell'IVA su due fatture emesse da Gidrostroy - Russia OOD per lavori di dragaggio. Tali fatture non indicavano l'IVA perché il fornitore non era stato registrato ai fini IVA al momento dell'emissione. Successivamente, a seguito di verifica fiscale, il fornitore è stato registrato d'ufficio e l'amministrazione ha redatto un verbale che indicava l'IVA applicabile (senza però che il fornitore avesse emesso una fattura di rettifica indirizzata al destinatario). La SEM Remont ha dichiarato la detrazione basandosi sul verbale; l'amministrazione tributaria l'ha negata ritenendo che mancasse una fattura che indicasse l'IVA e che il verbale non fosse idoneo a sostituirla.

La decisione

La Corte di giustizia ha stabilito che la direttiva IVA non osta alla normativa nazionale che nega il diritto di detrazione al destinatario nelle circostanze descritte: quando il fornitore non si è registrato nei termini, ha emesso fatture senza indicare l'IVA e, in sede di controllo, ha prodotto un verbale che menziona l'IVA (e in cui risulta anche quale destinatario dell'operazione) ma non ha emesso fatture di rettifica valide ai sensi delle norme sull'invoicing. La Corte ha altresì dichiarato che la direttiva e il principio di neutralità non ostano a una regola nazionale che impedisca la rettifica della fattura in tali condizioni. Di conseguenza la SEM Remont non ha diritto alla detrazione dell'IVA reclamata.

Norme richiamate

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 63

    Il fatto generatore dell'imposta si verifica e l'imposta diventa esigibile nel momento in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi.

    Stabilisce il momento di insorgenza dell'obbligazione IVA; la Corte verifica se l'IVA era esigibile rispetto ai soggetti coinvolti.

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 167

    Il diritto a detrazione sorge quando l'imposta detraibile diventa esigibile.

    Il diritto di detrazione è subordinato al fatto che l'imposta sia effettivamente dovuta/esigibile.

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 168 lettera a)

    Richiede che l'IVA relativa a beni/servizi forniti da altro soggetto passivo sia dovuta o assolta per esercitare la detrazione; condizione sostanziale per la detrazione.

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 178 lettera a)

    Per poter esercitare il diritto a detrazione, il soggetto passivo deve essere in possesso di una fattura redatta conformemente al titolo XI, capo 3, sezioni da 3 a 6.

    I requisiti formali della fattura sono condizione per la detrazione, ma la Corte distingue tra requisiti formali e sostanziali e ammette flessibilità solo se i requisiti sostanziali sono comunque dimostrati.

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 179

    Regola l'esercizio della detrazione nei periodi d'imposta; citata per mostrare la cornice temporale dell'esercizio della detrazione.

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 203

    L'IVA è dovuta da chiunque indichi tale imposta in una fattura.

    Sottolinea il ruolo formale della fattura nell'indicare l'IVA e nell'individuare il soggetto debitore.

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 218 e art. 219

    Art.218: Stati membri accettano come fattura ogni documento che soddisfi le condizioni; art.219 assimila documenti che modificano e riferiscono inequivocabilmente alla fattura. La Corte osserva però che un verbale di verifica non equivale automaticamente a una fattura o a un documento di rettifica nei rapporti tra parti.

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 226

    Elenca le indicazioni obbligatorie in fattura (quali aliquota e importo IVA). Mancanza di tali indicazioni rileva ai fini della detrazione.

  • ZDDS (Bulgaria), art. 25

    Definisce il fatto generatore IVA nel diritto nazionale; usato per collocare temporalmente l'obbligo di registrazione e la responsabilità fiscale.

  • ZDDS (Bulgaria), art. 71

    L'interessato esercita il diritto a detrazione quando è in possesso di un documento fiscale in cui l'IVA è indicata separatamente.

    Norma nazionale che richiede documento fiscale con IVA separata per il diritto a detrazione; la Corte ha ritenuto compatibile la sua applicazione nel caso concreto.

  • ZDDS (Bulgaria), art. 96

    Fissa l'obbligo di registrazione ai fini IVA al superamento di una soglia di fatturato e i termini per la presentazione della domanda.

  • ZDDS (Bulgaria), art. 102 par. 4

    Prevede la registrazione d'ufficio e disciplina la determinazione dei debiti d'imposta del soggetto che non ha presentato la domanda; nella prassi nazionale è interpretato come impedimento alla rettifica delle fatture per il periodo considerato.

  • ZDDS (Bulgaria), art. 114 e art. 116

    Art.114: elementi obbligatori della fattura (tra cui aliquota e ammontare dell'IVA). Art.116: non è consentito apportare rettifiche e aggiunte alle fatture; documenti emessi in maniera errata devono essere annullati e sostituiti.

    Norme nazionali che impongono requisiti formali della fattura e disciplinano l'invalidità/annullamento e il divieto di rettifiche, fattore decisivo nel caso in cui il fornitore non può rettificare retroattivamente le fatture emesse senza IVA.

  • ZDDS (Bulgaria), art. 117

    Riguarda gli atti di constatazione emessi dall'amministrazione in sede di controllo (verbali) e il loro ruolo per la liquidazione dell'imposta.

Massime di principio

  • Per avere diritto alla detrazione IVA il destinatario deve poter dimostrare che l'IVA è effettivamente dovuta o assolta e disporre di un documento fiscale idoneo che riporti l'IVA separatamente; documenti interni o verbali amministrativi non sostituiscono automaticamente una fattura valida tra le parti.
  • Se il fornitore non è registrato quando emette la fattura e la fattura non indica l'IVA, lo Stato membro può prevedere conseguenze (inclusa la perdita della possibilità per il destinatario di detrarre) se non è stata emessa una fattura di rettifica conforme prima della decisione amministrativa.
  • La Commissione e la giurisprudenza dell'UE distinguono tra requisiti formali e requisiti sostanziali: omissioni formali possono essere tollerate se i requisiti sostanziali sono comunque dimostrabili, ma ciò non opera quando il destinatario non ha effettivamente sostenuto l'IVA o essa non è dovuta nei suoi confronti.
  • Documenti generati dall'amministrazione fiscale nell'ambito di una verifica (verbali) non sono automaticamente assimilabili a fatture rettificative tra fornitore e cliente; per tutelare la detrazione è preferibile ottenere una fattura corretta e conforme prima possibile.
  • In pratica, per minimizzare il rischio di perdere la detrazione: verificare preventivamente la registrazione IVA del fornitore, richiedere fatture che indichino chiaramente l'IVA, ottenere eventuali note di credito o fatture correttive prima di un controllo amministrativo decisivo e conservare prove di pagamento dell'IVA se effettivamente versata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.