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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09517/2025 del 07/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua condanna per il reato di gestione illecita di rifiuti mediante incendio. L'unico motivo dedotto riguardava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo in sostanza che il giudice di merito avrebbe dovuto valorizzare la sua confessione e un diverso apprezzamento della sua posizione. La Corte di cassazione ha però rilevato che la motivazione della decisione di merito sul punto era adeguata: era stato accertato che l'imputato aveva accumulato e dato alle fiamme, su terreno di terzi, rifiuti vari tra cui un materasso e materiale plastico; la cessazione del rogo era dipesa dall'intervento dei carabinieri, l'immediata confessione era stata ritenuta irrilevante e si era dato rilievo anche ai precedenti penali.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto insindacabile in cassazione la valutazione del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti generiche quando sorretta da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 256-bis D.Lgs. 152/2006

    Indicato come norma incriminatrice per il fatto contestato, consistente nell'accumulo e incendio di rifiuti su terreno altrui.

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso, in difetto di assenza di colpa.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. presuppone che non sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La valutazione del giudice di merito sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio è insindacabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione congrua e priva di vizi logico-giuridici.
  • La mera confessione dell'imputato non impone di per sé il riconoscimento delle attenuanti generiche, potendo il giudice valorizzare anche altri elementi, come la gravità della condotta e i precedenti penali.
  • In presenza di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende consegue salvo che risulti assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieGestione rifiutiImpugnazioni
RamiReati ambientaliProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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