Cassazione Penale, Ordinanza n. 05897/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di condanna emessa dalla Corte d'appello per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, sostenendo che la sostanza fosse destinata a uso personale e contestando la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito. Con il secondo motivo ha censurato il trattamento sanzionatorio e l'applicazione dell'aggravante della recidiva. La Corte ha ritenuto che i motivi investissero profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati al giudice di merito e quindi non deducibili in sede di legittimità, osservando che la Corte d'appello aveva fondato la finalità di spaccio su elementi convergenti: quantitativo di sostanza, modalità di occultamento e confezionamento, possesso di denaro non giustificato e non compatibile con le condizioni economiche dell'imputato. Ha inoltre ritenuto insindacabile la valutazione sul trattamento sanzionatorio e sulla recidiva, sorretta da motivazione congrua e dal richiamo a precedenti penali specifici e recenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati o comunque non consentiti in sede di legittimità i motivi che miravano a una nuova valutazione del fatto e della prova. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice posta a base della condanna per detenzione di stupefacente a fini di spaccio.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
la minore gravità non può essere desunta dal solo dato quantitativo della droga, ma richiede una valutazione complessiva di tutti gli indici rilevanti.
in caso di inammissibilità del ricorso, alla condanna alle spese consegue quella al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per escludere la non debenza della sanzione pecuniaria in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono deducibili censure che sollecitino una diversa valutazione della prova o una diversa ricostruzione del fatto, quando la motivazione del giudice di merito sia congrua, esauriente e logicamente coerente.
- La destinazione a spaccio della sostanza stupefacente può essere desunta da un complesso di indici fattuali convergenti, quali quantità detenuta, modalità di confezionamento e occultamento, possesso di denaro non giustificato e incompatibile con le condizioni economiche dell'imputato.
- La qualificazione del fatto come di lieve entità non può essere fondata sul solo dato quantitativo della sostanza, dovendo il giudice valorizzare l'apprezzamento complessivo di tutti gli elementi indicati dalla norma.
- Le doglianze sul trattamento sanzionatorio e sulla recidiva sono inammissibili in cassazione quando il giudice di merito le abbia affrontate con motivazione adeguata, richiamando specifici elementi sintomatici della maggiore pericolosità sociale.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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