Cassazione Penale, Sentenza n. 551/2022 del 12/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza della Corte d'appello di Palermo (27/01/2017, irrevocabile 30/05/2018). Il Tribunale aveva ritenuto che il ricorrente avesse già usufruito in precedenza due volte del beneficio (sentenze del 29/05/2010 e del 28/02/2013) e che, pertanto, fosse legittima la revoca per violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen. Il ricorrente deduceva: (i) errore di applicazione degli artt. 163, 164, 167 e 168 cod. pen., sostenendo che una delle condanne pregresse era estinta per effetto dell'art. 167 cod. pen. e quindi non rilevante ai fini del computo; (ii) violazione del principio secondo cui il giudice dell'esecuzione non potrebbe estendere la revoca a questioni non dedotte e decise in sede di cognizione, e che la mancata acquisizione del certificato penale aggiornato in sede cognitiva impediva di utilizzare tali elementi in fase esecutiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi. In particolare, ha affermato che l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 167 cod. pen. non esclude la rilevanza della precedente condanna ai fini della valutazione della sussistenza delle cause ostative per la sospensione condizionale (richiamando consolidata giurisprudenza). Ha inoltre confermato che il giudice dell'esecuzione è legittimato a revocare la sospensione concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, quando le cause ostative non risultavano documentalmente note al giudice della cognizione, richiamando le Sezioni Unite n. 37345/2015 e le modifiche normative introdotte con la legge 26/03/2001, n. 128 (art. 1, comma 2 e modifiche all'art. 168 c.p. e art. 674 c.p.p.). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 164 cod. pen. (ultimo comma)
la sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta
La Corte interpreta la norma nel senso che la reiterazione del beneficio non è ammessa quando il soggetto ne abbia già usufruito in precedenza (la giurisprudenza limita la concessione; l'unica deroga è prevista dall'ultimo comma quando nuova condanna, cumulata, rientri nei limiti dell'art. 163).
«in tal caso non ha luogo l'esecuzione delle pene»
L'estinzione del reato ai sensi dell'art. 167 non esclude che la relativa sentenza di condanna sia comunque rilevante ai fini della valutazione delle cause ostative alla concessione o alla revoca della sospensione condizionale; pertanto la mera estinzione del diritto all'esecuzione non cancella automaticamente l'effetto ostativo ai fini del beneficio.
art. 168 cod. pen. (terzo e ultimo comma)
L'art. 168, come modificato, prevede la revoca della sospensione quando questa sia stata concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma; la Corte ne ricava che la revoca può essere disposta anche in assenza di fatti sopravvenuti, quando sussista un vizio 'genetico' nella concessione del beneficio.
Fissa i limiti di pena per la concessione della sospensione condizionale; rilevante nel bilancio tra condanne pregresse e limite massimo per valutare l'eccezione che consente una nuova concessione se la cumulazione resta nei limiti previsti.
art. 674 cod. proc. pen. (comma 1-bis) e legge 26/03/2001 n.128
«Il giudice della esecuzione provvede altresì alla revoca della sospensione condizionale della pena quando rileva la esistenza delle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 168 del codice penale»
Le modifiche legislative del 2001 hanno ampliato il potere del giudice dell'esecuzione di revocare la sospensione quando emergano cause ostative preesistenti non conosciute dal giudice della cognizione, legittimando un intervento in fase esecutiva per rimuovere vizi della concessione.
Sezioni Unite Corte di Cassazione, sentenza n. 37345/2015 (Longo)
«il giudice della esecuzione deve revocare la sospensione condizionale della esecuzione della pena concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di cause ostative, salvo che tali cause risultassero documentalmente al giudice della cognizione. A tal fine il giudice della esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio»
Principio vincolante secondo cui il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio se sussistono cause ostative che non erano documentalmente note al giudice che ha concesso la sospensione; giustifica l'acquisizione del fascicolo di cognizione e l'intervento in sede esecutiva per vizi di origine.
Massime di principio
- Le condanne pregresse, anche se il reato è stato 'estinto' ai sensi dell'art. 167 cod. pen., possono rilevare ai fini dell'accertamento delle cause ostative per la concessione o per la revoca della sospensione condizionale della pena.
- Il giudice dell'esecuzione è legittimato a revocare la sospensione condizionale concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, quando le cause ostative non erano documentalmente note al giudice della cognizione; per verificare ciò può acquisire il fascicolo del giudizio di merito.
- La sospensione condizionale della pena non dovrebbe essere concessa in maniera reiterata oltre i limiti fissati dalla giurisprudenza e dalla norma: la ripetuta concessione perde senso quando manifesta la mancanza di ravvedimento del condannato.
- La mancata acquisizione di documentazione aggiornabile (es. certificato penale) in sede di cognizione non impedisce che il giudice dell'esecuzione rimuova successivamente un vizio 'genetico' della concessione, se le cause ostative risultano documentate e non conosciute al giudice di merito.
- In situazioni analoghe è opportuno verificare documentalmente, prima di chiedere o accordare la sospensione, l'intero storico delle condanne: l'assenza di controllo può poi legittimare una revoca in sede esecutiva.
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