Cassazione Penale, Sentenza n. 23748/2026 del 26/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato condannato in primo e secondo grado per la detenzione di una pistola clandestina con matricola abrasa, rinvenuta nella sua abitazione nel corso di una perquisizione dei Carabinieri, insieme al serbatoio con cartucce e ad altre munizioni; la Corte d'appello aveva inoltre confermato la condanna per ricettazione dell'arma e rideterminato la pena, escludendo la recidiva e dichiarando assorbito il reato di detenzione illecita di munizioni in quello di detenzione di arma clandestina. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto: 1) vizio di motivazione e violazione di legge sul diniego delle attenuanti generiche, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe valorizzato la consegna spontanea dell'arma e delle munizioni, la successiva confessione sull'acquisto sul mercato illecito e il contesto di plurimi furti subiti in passato, elementi che avrebbero mostrato resipiscenza e giustificato una lettura difensiva della condotta; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sul rigetto della pena sostitutiva della detenzione domiciliare, ritenuto fondato su un argomento irrilevante e illogico, cioè la coincidenza tra luogo di commissione del reato e domicilio indicato per l'esecuzione della pena, senza considerare che nel procedimento cautelare erano stati applicati gli arresti domiciliari e che tale circostanza non rientrerebbe tra le cause ostative previste dalla legge; 3) dedotto errore materiale tra motivazione e dispositivo quanto all’ammontare della multa (18.000 euro nel dispositivo, 1.800 euro nella motivazione).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo correttamente motivato il diniego delle attenuanti generiche, poiché l'assenza di elementi positivi e la condotta dell'imputato, caratterizzata da iniziale elusione delle ricerche e da versione ritenuta inattendibile, legittimavano il diniego. Ha invece accolto il secondo motivo: la motivazione della Corte d'appello sul diniego della detenzione domiciliare sostitutiva è stata ritenuta carente e fondata su un criterio astratto e non sufficientemente esplicitato, in quanto non collegato a concreti parametri di cui all'art. 133 c.p. né a specifiche ragioni di inidoneità della misura a prevenire la recidiva o a garantire l'adempimento delle prescrizioni. Il terzo motivo è stato disatteso perché l'errore sulla quantificazione della multa è stato qualificato come evidente errore materiale, non deducibile come nullità in cassazione e rimediabile con la procedura di correzione ex art. 130 c.p.p. La sentenza è stata quindi annullata con rinvio limitatamente alla pena sostitutiva, per nuovo esame da parte di altra sezione della Corte d'appello di Bari; il ricorso è stato rigettato nel resto.
Norme richiamate
Richiamato nel motivo di ricorso come parametro motivazionale, ma la Corte non ne ha tratto specifici principi autonomi oltre a ribadire la necessità di una motivazione non apparente e coerente con i criteri legali.
Richiamato dal ricorrente per dedurre nullità, ma la Corte ha escluso che l'errore materiale sul dispositivo integri nullità deducibile in cassazione.
Richiamato nel ricorso in relazione alla motivazione e al dispositivo; la Corte ha escluso che il contrasto meramente materiale tra motivazione e dispositivo determini una nullità.
Le attenuanti generiche richiedono elementi positivi di apprezzamento; la loro mancata concessione può essere motivata con l'assenza di elementi favorevoli.
Norma richiamata dal ricorrente in tema di pene sostitutive.
Richiamata dal ricorrente in relazione alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare.
Il giudice, nel decidere sulle pene sostitutive, deve compiere una valutazione discrezionale alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p. e formulare una prognosi concreta sull'idoneità della pena sostitutiva a prevenire la recidiva e a garantire il rispetto delle prescrizioni.
Costituisce il parametro che guida la valutazione sulla concedibilità delle pene sostitutive, con riferimento alla gravità del fatto, alla personalità dell'autore e alla capacità a delinquere.
art. 56-ter L. n. 689 del 1981
Prevede la prescrizione obbligatoria di non detenere armi per chi sia sottoposto a pene sostitutive diverse da quella pecuniaria.
L'errore materiale evidente nel dispositivo non è ricondotto ai motivi di ricorso previsti da questa norma.
Indica il rimedio procedurale per la correzione degli errori materiali, applicabile anche al contrasto tra motivazione e dispositivo.
Massime di principio
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato anche solo con l'assenza di elementi positivi di segno favorevole; non sussiste un diritto alla loro concessione per il solo fatto che manchino elementi negativi.
- Ai fini delle attenuanti generiche, la condotta dell'imputato deve essere valutata nel suo complesso: l'elusione delle indagini e la fornitura di una versione inattendibile del fatto possono escludere la resipiscenza e giustificare il diniego.
- Nel giudizio sulle pene sostitutive, il giudice deve esplicitare in modo concreto i criteri valutativi adottati, ancorandoli ai parametri dell'art. 133 c.p. e a una prognosi individualizzata sulla capacità della misura di prevenire la recidiva e garantire il rispetto delle prescrizioni.
- La pena sostitutiva della detenzione domiciliare non può essere negata in base a ragioni astratte o alla mera coincidenza tra luogo di commissione del reato e domicilio di esecuzione; occorre spiegare quali specifiche prescrizioni sarebbero verosimilmente violate e perché la misura sarebbe inidonea nel caso concreto.
- La verifica sull'idoneità della pena sostitutiva non coincide con l'accertamento dell'assenza di pericolo di recidiva: il punto decisivo è se la misura, eventualmente con prescrizioni, sia adeguata a prevenire nuovi reati.
- Un errore evidente tra motivazione e dispositivo, quando non incide sulla decisione sostanziale, integra un mero errore materiale e va emendato con la procedura di correzione, non con il ricorso per cassazione.
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