Sentenza n. 7712/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’ottemperanza della sentenza emessa dalla Prima Sezione Civile della Corte d’Appello di Roma n. 3589/2020, pubblicata il 20.07.2020, divenuta irrevocabile il 22.02.2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Roma che aveva ordinato il rifacimento di un tratto di rete fognaria, la disostruzione delle caditoie e il pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esatta esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Roma, divenuta irrevocabile, con la quale il Comune e il gestore della rete fognaria erano stati condannati, ciascuno per quanto di competenza, al conveniente rifacimento dei lavori relativi al tratto di rete fognaria sovrastante l’immobile della ricorrente e il solo Comune alla disostruzione delle caditoie adiacenti. La sentenza aveva inoltre accolto la domanda di manleva proposta dal gestore nei confronti della compagnia assicuratrice. La ricorrente ha dedotto che, nonostante la notificazione digitale della sentenza alle controparti e i ripetuti solleciti, le opere non erano state eseguite. Il Comune e il gestore non si sono costituiti. La compagnia assicuratrice ha chiesto l’estromissione, sostenendo di essere estranea all’obbligo di esecuzione delle opere.
La decisione
Il TAR ha accolto l’azione di ottemperanza. Ha preliminarmente estromesso la compagnia assicuratrice, ritenendo che il giudizio riguardasse esclusivamente l’inadempimento del Comune e del gestore agli obblighi direttamente posti a loro carico dal giudicato, mentre la manleva riconosciuta alla compagnia operava su un piano distinto e non attribuiva alla stessa prestazioni da eseguire direttamente in favore della ricorrente. Il TAR ha inoltre escluso che residuasse un obbligo relativo alle spese processuali liquidate nel giudizio civile, poiché, secondo quanto riferito nel ricorso, il gestore aveva già adempiuto a tale statuizione. Ha quindi accertato la sussistenza dei presupposti dell’actio iudicati: la sentenza civile era passata in giudicato, era stata notificata alle amministrazioni intimate nel rispetto del termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 ed era suscettibile di esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a. Il Comune e il gestore sono stati ordinati a dare piena esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di persistente inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Presidente della Regione Lazio, con facoltà di delega, cui è stato assegnato un ulteriore termine di 90 giorni dalla richiesta della ricorrente corredata dall’attestazione della mancata esecuzione. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Comune e del gestore, nella misura di Euro 1.000,00 ciascuno oltre accessori; sono state compensate nei confronti della compagnia assicuratrice.
Norme richiamate
Disciplinano il giudizio di ottemperanza e consentono di ottenere l’esecuzione coattiva del giudicato amministrativo o di altri provvedimenti giudiziari eseguibili mediante actio iudicati.
Consente di chiedere l’esecuzione mediante giudizio di ottemperanza della sentenza civile passata in giudicato, quale titolo suscettibile di esecuzione davanti al giudice amministrativo.
Prevede il termine dilatorio applicabile all’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ha ritenuto rispettato tale termine, essendo la sentenza stata notificata il 12 marzo 2024.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza può essere promosso davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato quando il titolo rientra tra i provvedimenti eseguibili ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a., purché ne siano comprovati il passaggio in giudicato e il rispetto del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve delimitare l’oggetto dell’obbligo conformativo in base al contenuto precettivo del giudicato: una pronuncia di manleva o garanzia tra soggetti obbligati non estende automaticamente alla compagnia garante l’obbligo di eseguire direttamente le prestazioni riconosciute in favore del beneficiario del titolo.
- Quando il giudicato pone obblighi esecutivi distinti a carico di più soggetti, il giudice dell’ottemperanza può ordinare a ciascuno di essi l’adempimento nei limiti della rispettiva competenza e nominare, per l’ipotesi di persistente inottemperanza, un commissario ad acta con un termine ulteriore per l’esecuzione.
- L’avvenuto adempimento di una specifica statuizione del giudicato, quale il pagamento delle spese processuali, esclude che essa possa continuare a costituire oggetto dell’azione di ottemperanza, che deve concentrarsi sugli obblighi rimasti ineseguiti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 28 apr 2026Sentenza n. 930/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 28 apr 2026Sentenza n. 931/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 28 apr 2026Sentenza n. 932/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 28 apr 2026Sentenza n. 933/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 28 apr 2026Sentenza n. 934/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 28 apr 2026Sentenza n. 935/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →