Ordinanza n. 651/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'annullamento ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall’I.N.P.S., filiale di Livorno, (atto nr. 20534 del 19/10/2018) nella parte in cui non attribuisce allo stesso i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Collegio ha preso atto del decesso del ricorrente e ha dichiarato l’interruzione del processo ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 e seguenti c.p.c. L’ordinanza non decide il merito della pretesa relativa al ricalcolo del trattamento di fine servizio, né regola in modo definitivo la fondatezza dei motivi dedotti.
Atto impugnato: prospetto INPS di liquidazione del trattamento di fine servizio, nella parte in cui non includeva i sei scatti stipendiali
Esito
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall’INPS, chiedendone l’annullamento nella parte relativa alla mancata attribuzione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall’art. 21 della legge n. 232/1990. Aveva inoltre chiesto l’accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento, con inclusione dei sei scatti, oltre interessi e rivalutazione. Nel corso del giudizio l’INPS ha segnalato che il ricorrente era deceduto il 2 gennaio 2024.
Norme richiamate
dà atto dell'interruzione del processo
Il decesso della parte determina l’interruzione del processo, che deve essere dichiarata dal giudice quando il relativo evento è portato a conoscenza del Collegio.
Le disposizioni del codice di procedura civile disciplinano l’interruzione del processo per eventi riguardanti la parte, applicandosi nel processo amministrativo nei limiti del rinvio operato dall’art. 79, comma 2, c.p.a.
È indicato quale fondamento sostanziale della pretesa, non esaminata nel merito dall’ordinanza, all’inclusione dei sei scatti stipendiali nel trattamento di fine servizio.
È indicato quale ulteriore fondamento sostanziale della pretesa relativa al ricalcolo del trattamento di fine servizio, senza che il Collegio ne abbia esaminato l’applicabilità.
Massime di principio
- Quando nel corso del processo amministrativo sopravviene il decesso della parte, il giudice deve dichiarare l’interruzione del processo ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a., in relazione agli artt. 299 e seguenti c.p.c., senza decidere il merito della controversia.
- La mera comunicazione del decesso della parte, se documentata e portata a conoscenza del giudice nel corso del giudizio, è sufficiente a determinare l’adozione del provvedimento di interruzione del processo.
Come è indicizzato
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