Cassazione Penale, Sentenza n. 28283/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente applicata dal Tribunale ex art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada. Sostiene che il giudice ha escluso l'aggravante del comma 2-bis (incidente cagionato dal conducente in stato di ebbrezza) e non ha contestato la recidiva nel biennio, perciò avrebbe dovuto disporre la sospensione e non la revoca della patente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte: ha rilevato che l'art. 186, comma 2, lett. c) prevede la sola sanzione accessoria della sospensione (salvo recidiva nel biennio) e che la revoca è prevista dall'art. 186, comma 2-bis, che opera quando il conducente ubriaco ha cagionato l'incidente. Poiché il Tribunale aveva escluso l'aggravante del comma 2-bis e non era contestata la recidiva, la revoca non poteva essere applicata. Pertanto la sentenza è annullata senza rinvio limitatamente all'applicazione della revoca della patente; gli atti sono trasmessi al Tribunale di Teramo per le valutazioni in ordine all'applicazione della sospensione della patente.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), Codice della Strada
La norma prevede, come sanzione amministrativa accessoria, la sospensione della patente per la fattispecie; la revoca non è prevista salvo ricorresse recidiva biennale.
art. 186, comma 2-bis, Codice della Strada
Prevede la revoca della patente quando il conducente in stato di ebbrezza (tasso alcolemico elevato, ex art. 186) abbia cagionato un incidente; applicabilità subordinata al collegamento causale tra stato di ebbrezza e sinistro.
art. 444, Codice di Procedura Penale
La sentenza impugnata è stata emessa nell'ambito di un giudizio abbreviato o di un procedimento definito con patteggiamento secondo la disciplina richiamata dall'articolo; rilevante per la tipologia di motivazione e per l'impianto processuale.
Massime di principio
- Se il giudice esclude l'aggravante del comma 2-bis e non è accertata la recidiva nel biennio, per l'ipotesi di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), l'accessorio corretto è la sospensione e non la revoca della patente.
- La revoca della patente per guida in stato di ebbrezza richiede o la ricorrenza della fattispecie aggravata (comma 2-bis, ossia incidente cagionato dall'ubriaco) oppure la recidiva nel biennio; in assenza di questi elementi la misura deve essere meno afflittiva (sospensione).
- La motivazione deve essere coerente con la sanzione: se le risultanze escludono il fatto aggravante usato a fondamento della revoca, l'applicazione di quest'ultima è illegittima e può essere cassata.
- In caso di annullamento parziale della sanzione accessoria, la Corte può disporre la trasmissione degli atti al giudice di merito per la valutazione e l'applicazione della misura corretta (es. sospensione).
- In contestazioni simili, la difesa dovrebbe sollevare e documentare l'assenza di causalità tra stato di ebbrezza e sinistro e l'assenza di recidiva nel biennio per impedire l'applicazione della revoca.
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