Cassazione Penale, Sentenza n. 2620/2023 del 23/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il decreto di convalida del sequestro probatorio di un immobile contestato per abusi edilizi (art. 44 d.P.R. n. 380/2001). La difesa denunciava violazione degli art. 253 e 355 c.p.p. e la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che l'abuso era già ultimato e compiutamente descritto nel verbale (con rilievi fotografici e planimetrici), per cui non sussisteva più la necessità probatoria che giustificasse il vincolo reale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il sindacato in cassazione sulle ordinanze di sequestro probatorio sia limitato alle violazioni di legge o a vizi motivazionali talmente gravi da rendere incomprensibile il provvedimento. Ha confermato che il decreto di convalida conteneva una motivazione, per quanto concisa, che esplicitava la finalità probatoria: acquisire rilievi descrittivi/planimetrici/fotografici, verificare lo stato di avanzamento e l'epoca di ultimazione dell'abuso, procedere ad accertamenti tecnici ex art. 359 e valutare la necessità di mantenere la cosa a disposizione del giudice. La Corte ha escluso che la presenza di rilievi preliminari eseguiti dalla Polizia Locale rendesse superfluo il sequestro, ritenendo le esigenze probatorie del P.M. più ampie della mera descrizione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, la ricorrente condannata alle spese processuali (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.) e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 44
Norma sostanziale richiamata quale fattispecie di abuso edilizio contestata all'indagata. Usata per inquadrare il reato oggetto delle indagini e del sequestro probatorio.
art. 253 c.p.p.
Norma richiamata dalla difesa in relazione ai vizi procedurali del sequestro; la Corte ha ritenuto le censure infondate in quanto il sindacato in cassazione è limitato alle violazioni di legge e ai vizi motivazionali gravi.
art. 355 c.p.p.
Norma riferita dalla difesa (presumibilmente sul contenuto e motivazione dei provvedimenti); la Corte ha valutato che la motivazione del decreto di convalida fosse adeguata e non affetta dai vizi lamentati.
art. 325 c.p.p.
Norma che disciplina l'impugnazione delle ordinanze in materia di sequestro; la Corte richiama il principio che il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge.
art. 606 c.p.p., lett. e)
Richiamata per sottolineare che l'illogicità manifesta della motivazione è deducibile in cassazione solo mediante il motivo specifico previsto da tale norma (lett. e).
Sentenza Sez. Un. n. 36072 del 19/04/2018
Precedente di legittimità che stabilisce il principio sul contenuto del decreto di sequestro probatorio/convalida: deve contenere, seppur concisamente, la motivazione specifica della finalità probatoria e della necessità che tali esigenze non possano essere soddisfatte in altro modo.
art. 359 c.p.p. (accertamento tecnico)
Norma processuale richiamata nel decreto del P.M. quale possibile strumento investigativo da adottare sull'immobile per accertare caratteristiche tecniche e cronologia delle opere.
art. 616 c.p.p.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità manifestamente infondata del ricorso; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese.
decreto-legge n. 137 del 2020, art. 23, comma 8
Richiamato in relazione alle conclusioni del Pubblico Ministero presentate ai sensi della norma; non è centrale nel dispositivo, ma indicato nella fase istruttoria.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Precedente invocato quale riferimento giurisprudenziale per l'applicazione della Cassa delle ammende; la Corte ha disposto il versamento equitativo di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende non ritenendo che il ricorso fosse stato proposto con colpa.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro probatorio è ammesso solo per violazione di legge o per vizi motivazionali talmente gravi da rendere incomprensibile il provvedimento; le doglianze di semplice illogicità devono essere dedotte con il motivo specifico di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e).
- Il decreto di sequestro probatorio e la relativa convalida devono contenere una motivazione, anche concisa, che specifichi la finalità probatoria e perché le esigenze di accertamento non possono essere soddisfatte con mezzi meno gravanti rispetto al vincolo sul bene.
- La presenza di rilievi fotografici o planimetrici già acquisiti non esclude automaticamente la necessità del sequestro probatorio: possono sussistere esigenze probatorie ulteriori (accertamenti tecnici, verifica dello stato di avanzamento, determinazione dell'epoca di ultimazione, confronti ante operam) che giustificano il vincolo.
- Le censure sulla motivazione devono mirare a dimostrare la carenza o l'incoerenza tale da rendere impossibile comprendere l'itinerario argomentativo; rilievi meramente valutativi o di fatto sono difficilmente recepibili in cassazione.
- In caso di ricorso manifestamente infondato la parte ricorrente può essere condannata alle spese e, previa valutazione, al versamento alla Cassa delle ammende; è quindi opportuno valutare attentamente la fondatezza giuridica del ricorso prima di proporlo.
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