Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 03/02/2016 n. 2067 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la cartella di pagamento emessa dopo il controllo formale, ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, della dichiarazione IRPEF relativa al 1999. L’Ufficio non aveva riconosciuto la deducibilità dei contributi integrativi versati dal contribuente alla Cassa previdenziale. La Commissione tributaria regionale del Piemonte aveva annullato la cartella ritenendo che l’adesione del contribuente alla definizione agevolata prevista dall’art. 8 della legge n. 289 del 2002 precludesse anche le attività di liquidazione e controllo formale. L’Agenzia ha contestato tale interpretazione con l’unico motivo di ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto l’unico motivo dell’Agenzia, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte e rinviato la causa a un’altra sezione della stessa Commissione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha stabilito che la definizione agevolata ex art. 8 della legge n. 289 del 2002 preclude l’attività di accertamento, ma non la liquidazione delle imposte né il controllo formale previsto dagli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973. Le questioni rimaste assorbite dovranno essere esaminate dal giudice di rinvio; la Cassazione non ha quindi deciso nel merito la deducibilità dei contributi.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 8

    la dichiarazione integrativa degli imponibili per gli anni pregressi, prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 8 preclude l'attività di accertamento dell'Amministrazione finanziaria, ma non la liquidazione delle imposte nè l'attività di controllo formale

    L’adesione alla definizione agevolata impedisce l’attività di accertamento, ma non impedisce all’Amministrazione di liquidare le imposte o di svolgere il controllo formale della dichiarazione.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis

    la dichiarazione integrativa degli imponibili per gli anni pregressi [...] non [preclude] la liquidazione delle imposte [...] rispettivamente disciplinate nel D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36 bis e 36 ter

    La liquidazione delle imposte disciplinata dall’art. 36-bis resta esercitabile anche quando il contribuente ha aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 8 della legge n. 289 del 2002.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-ter

    l'attività di cui all'art. 36 ter, pur non strettamente liquidatoria come quella di cui all'art. 36 bis, si esaurisce nell'esame testuale dei dati della dichiarazione raffrontati con documentazione (anche) esterna a questa, senza profili di tipo valutativo o interpretativo

    Il controllo formale può essere svolto nonostante la definizione agevolata: consiste nel confronto documentale dei dati dichiarati e non equivale all’attività di accertamento vera e propria.

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 7 e 9

    il legislatore [...] ha costantemente fatto salvi gli affetti delle attività di liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni (cfr. stessa L. n. 289 del 2002, artt. 7 e 9

    La Corte richiama gli artt. 7 e 9 come conferma del criterio legislativo che mantiene efficaci le attività di liquidazione e controllo formale, distinguendole dall’accertamento.

  • Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 57

    il legislatore [...] ha costantemente fatto salvi gli affetti delle attività di liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni (cfr. [...] la L. n. 413 del 1991, art. 57), così accomunandole nello stesso regime e distinguendole dall'attività accertatrice vera e propria

    La disposizione è richiamata quale riscontro del trattamento distinto riservato alla liquidazione e al controllo formale rispetto all’attività di accertamento.

Massime di principio

  • La definizione agevolata o il condono che preclude l’accertamento non impedisce automaticamente ogni successiva attività dell’Amministrazione: occorre distinguere l’accertamento dalla liquidazione e dal controllo formale.
  • Il controllo formale resta consentito quando si limita a confrontare i dati della dichiarazione con la documentazione e non comporta valutazioni o interpretazioni proprie dell’accertamento.
  • La cassazione con rinvio non decide necessariamente il merito della pretesa tributaria: le questioni assorbite, come la deducibilità della specifica spesa, possono restare da esaminare davanti al giudice di rinvio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.